Regolamento

Art.1

Archivio storico

  1. La Camera dei deputati conserva i propri documenti presso l'Archivio storico della Camera secondo quanto disposto dall'art. 39 del Regolamento dei servizi e del personale.

Art.2

Funzioni dell'Archivio storico

  1. L'Archivio storico conserva i documenti della Camera dei deputati che vengono versati a norma dell'art. 8 e gli altri documenti acquisiti a norma del presente regolamento.
  2. Esso cura la redazione di inventari e di altri strumenti di consultazione; pubblica fonti di particolare rilievo; collabora con gli altri servizi di documentazione della Camera dei deputati per studi e pubblicazioni.
  3. Esso cura la conservazione del materiale fotografico della Camera e può acquisire testimonianze audiovisive relative alla storia politico-parlamentare.

Art.3

Sovrintendente

  1. L'Archivio storico è posto sotto la direzione di un Sovrintendente, nominato ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei servizi e del personale.
  2. Il Sovrintendente opera nell'ambito delle direttive formulate secondo le rispettive competenze dal Comitato parlamentare di vigilanza sull'attività di documentazione e dal Segretario generale della Camera dei deputati.
  3. Il Sovrintendente esercita funzioni generali di direzione dell'Archivio storico oltre alle altre attribuzioni che il Regolamento dei Servizi e del personale riconosce ai Consiglieri Capi Servizio. Egli in particolare:
    • partecipa alle riunioni del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione;
    • propone al Segretario generale la pianta organica dell'Archivio storico;
    • cura i rapporti con istituzioni culturali in relazione all'attività propria dell'Archivio storico;
    • propone al Comitato parlamentare di vigilanza sull'attività di documentazione il programma di pubblicazioni dell'Archivio storico, nell'ambito del piano editoriale della Camera;
    • accerta la consistenza del patrimonio documentario, anche provvisoriamente collocato presso i Servizi ed Uffici della Camera.

Art.4

Personale

  1. All'Archivio storico è assegnato personale della Camera dei deputati, nei limiti della pianta organica di cui al precedente articolo.

Art.5

Impegni di spesa

  1. Gli impegni di spesa per le attività dell'Archivio storico sono autorizzati nei modi previsti dalle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati.

Art.6

Documenti della Camera

  1. Ai fini del presente Regolamento è documento della Camera ogni espressione e testimonianza dell'attività prodotta da chiunque vi operi in ragione di un rapporto organico o di servizio e indipendentemente dalla qualità del supporto su cui è registrata.

Art.7

Proprietà indisponibile

  1. I documenti di cui al precedente articolo sono proprietà indisponibile della Camera dei deputati, ad eccezione degli scarti approvati a norma del presente regolamento.

Art.8

Versamenti

  1. Entro sei mesi dalla fine di ogni legislatura i soggetti indicati all'art. 6 versano all'Archivio storico i documenti relativi ad affari esauriti.

  2. All'atto del versamento il responsabile indica in apposito elenco i documenti la cui consultazione è soggetta ai vincoli di cui all'art. 16, in applicazione delle deliberazioni di un organo parlamentare o del Segretario generale ovvero, trattandosi di documenti pervenuti dall'esterno, dell'autorità competente. L'elenco può essere modificato anche successivamente con atto del Segretario generale, che ne informa il Comitato per la documentazione.

  3. I documenti delle Commissioni bicamerali, delle Commissioni parlamentari di inchiesta, del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e delle Commissioni di indagine istituite per legge sono versati a cura del Servizio competente, alla conclusione dei lavori, se questa ha luogo presso la Camera dei deputati.

Art.9

Commissione archivistica

  1. E' istituita una Commissione archivistica composta da almeno tre consiglieri parlamentari con esperienza nei diversi settori di attività della Camera e dal Sovrintendente all'Archivio storico che la presiede.
  2. La Commissione:
    • coordina la conservazione e l'ordinamento degli archivi correnti;
    • propone i "massimari di conservazione e di scarto", che sono approvati dal Comitato per la documentazione;
    • esprime parere sulle proposte di scarto formulate dai responsabili degli archivi in conformità ai massimari di cui alla lettera b). In caso di parere favorevole le proposte di scarto sono approvate. In caso di contrasto decide il Comitato per la documentazione;
    • cura la preparazione dei versamenti di fine legislatura all'Archivio storico;
    • indica i criteri per la conservazione di documenti su supporto informatico o comunque non cartaceo.
  3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Camera all'inizio di ogni legislatura su proposta del Segretario generale.

Art.10

Documenti dei Gruppi parlamentari

  1. I Gruppi parlamentari possono avvalersi della Commissione di cui all'art. 9, integrata da componenti designati dal Presidente del Gruppo, al fine di promuovere la migliore tutela del proprio patrimonio archivistico.

  2. Alla fine della legislatura possono chiedere di donare o depositare i loro fondi o una parte di essi all'Archivio storico.

  3. I Gruppi parlamentari possono chiedere il trasferimento temporaneo di documenti donati o depositati; in questo caso, il Presidente della Camera ne fissa la durata.

Art.11

Documenti privati

  1. L'Archivio storico ha facoltà di acquisire archivi o documenti di parlamentari, ex parlamentari, ex funzionari della Camera ed altri fondi privati.

Art.12

Garanzie e benefici per i proprietari dei documenti

  1. Coloro che affidano i loro documenti all'Archivio storico, ai sensi dell'art. 11, possono stabilire che determinati documenti siano sottoposti a uno dei vincoli previsti dall'art. 16.

  2. Per i benefici fiscali previsti dalla legge 2 agosto 1982, n.512, conseguenti alla cessione di fondi all'Archivio storico, il Segretario Generale, su richiesta degli interessati trasmessa dal Sovrintendente e su conforme deliberazione del Comitato per la documentazione, rilascia una dichiarazione attestante l'interesse della Camera ad acquisire il bene in oggetto.

Art.13

Apertura al pubblico

  1. L'ammissione del pubblico all'Archivio storico è regolata da apposite norme approvate dal Comitato per la documentazione su proposta del Sovrintendente.

Art.14

Consultazione

  1. La consultazione dei documenti dell'Archivio storico avviene nelle sale a ciò riservate.

  2. E' vietato il prestito per consultazione.

  3. L'autorizzazione al trasferimento temporaneo di documenti per manifestazioni culturali di particolare rilievo è concessa dal Presidente della Camera, sentito il Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione.

Art.15

Fotoriproduzione

  1. La fotoriproduzione dei documenti d'archivio può essere consentita dal Sovrintendente, garantendo comunque la buona conservazione dei documenti e senza oneri per l'Amministrazione della Camera.

Art.16

Regole di consultabilità

  1. I documenti versati ai sensi dell'articolo 8 sono liberamente consultabili, salvo quanto di seguito stabilito.

  2. I documenti che i soggetti di cui all'articolo 6 hanno acquisito da autorità di governo od amministrative conservano l'originaria classificazione di riservatezza o di segretezza che fosse stata loro eventualmente apposta dal soggetto che ha emanato l'atto; in questo caso, divengono liberamente consultabili dopo che la classifica in questione sia stata legittimamente rimossa ovvero dopo che siano stati pubblicati da altra fonte a ciò legittimata.

  3. I documenti che i soggetti di cui all'articolo 6 hanno acquisito dall'autorità giudiziaria seguono il regime di pubblicità stabilito dalla legge ovvero dalla stessa autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge.

  4. I soggetti di cui all'articolo 6 possono, indicandone la durata, stabilire un vincolo di non consultabilità, non superiore a 20 anni, sui documenti da essi formati o direttamente disposti, sui documenti acquisiti da privati e su scritti anonimi.

  5. Gli organi della Camera e le Commissioni bicamerali possono, indicandone la durata, apporre il segreto funzionale su documenti da essi formati o direttamente disposti e su scritti ad essi originariamente pervenuti.

  6. I documenti della cessata Commissione inquirente che avevano regime di segretezza all'atto del versamento sono consultabili dopo 40 anni.

  7. I documenti relativi a situazioni puramente private di persone fisiche non possono essere consultati prima di 70 anni, a meno che non intervenga l'autorizzazione scritta della persona interessata o degli eredi.

  8. I termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di formazione del documento ovvero, in mancanza, dalla data di acquisizione da parte di taluno dei soggetti di cui all'articolo 6.

Art.17

Autorizzazioni

  1. Il Sovrintendente dell'Archivio storico autorizza, in conformità alle norme vigenti, la consultazione dei documenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 16.

  2. Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione, può autorizzare per motivi di studio o di difesa giudiziaria, la consultazione dei documenti di cui al comma 4 dell'articolo 16, anche prima della scadenza del periodo di non consultabilità

  3. Nei rapporti con la magistratura e con le Commissioni parlamentari di inchiesta il Presidente della Camera si attiene, ai fini dell'autorizzazione alla consultazione, per motivi inerenti alle funzioni esercitate, dei documenti di carattere riservato o segreti, ai principi e alle norme dell'ordinamento in materia di opponibilità delle varie forme di segreto all'autorità giudiziaria.

    In caso di apposizione del segreto funzionale ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 il Presidente della Camera, indipendentemente dall'esercizio della facoltà di declassificazione di cui al successivo articolo 18, può eccezionalmente consentire a singoli componenti di Commissioni parlamentari di inchiesta, su richiesta della Commissione stessa, ovvero a magistrati, a loro istanza, la consultazione dei relativi documenti, sentito l'organo che ha apposto il segreto o, in caso di sua cessazione, l'Ufficio di Presidenza della Camera. A richiesta di una Commissione parlamentare d'inchiesta o del suo Ufficio di Presidenza, il Presidente della Camera può estendere le autorizzazioni di cui sopra a funzionari e consulenti addetti alla Commissione stessa nominativamente indicati.

  4. Le autorizzazioni del Presidente della Camera, concesse ai sensi del presente articolo, possono comprendere l'estrazione di copie, nonché, in conformità alle leggi, porre limiti e condizioni all'utilizzabilità delle copie stesse o delle risultanze della consultazione.

Art.18

Declassificazioni

  1. Quando sia cessato l'organo che aveva apposto il vincolo di cui al comma 4 dell'articolo 16, il Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza, può rimuovere il vincolo stesso, ovvero ridurne la durata temporale.

  2. Qualora il vincolo di cui al comma 4 dell'art. 16 sia stato posto da un ufficio amministrativo della Camera, il Segretario Generale può in ogni tempo proporre al Presidente della Camera di rimuovere il vincolo o modificarne la durata.

  3. Quando sia cessato l'organo che aveva apposto la classifica di cui al comma 5 dell'articolo 16, il Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza, può rimuovere detta classifica, modificarne la durata, ovvero trasformarla in vincolo di non consultabilità per un periodo determinato.

3-bis. Qualora gli atti o i documenti versati all'Archivio storico come classificati ai sensi dell'articolo 16, comma 5, siano stati acquisiti in copia da una Commissione d'inchiesta, alla loro declassificazione procede la Commissione medesima, previo nulla osta da parte del Presidente della Camera. Qualora gli stessi atti o documenti siano stati acquisiti, nella medesima legislatura, anche da altre Commissioni d'inchiesta, il Presidente della Camera si esprime sentite queste ultime.

Art.19

Giuramento

  1. Il personale della Camera che ha accesso a documenti segreti presta giuramento nelle mani del Segretario generale, impegnandosi a non riferire ad alcuno le notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio e a non farne uso privato.

 

Per ulteriori informazioni leggi il Regolamento d'ammissione