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ARGOMENTO SELEZIONATO: 11. Informazione, valutazione, indirizzo e controllo - 11c. Commissioni d'inchiesta
ANNO DEL REGOLAMENTO: 1868

Art. 73

Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta di iniziativa parlamentare.

Art. 74

Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata dalla Camera mediante scheda come all’articolo 5. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

Art. 75

Quando una Commissione d’inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d’inviare alcuni dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne la Camera e chiederne la facoltà.

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