Argomento:
Anno del regolamento:
Seleziona articolo:
ANNO DEL REGOLAMENTO: 1930
Testo integrale in formato PDF
INDICE

 

CAPO I             Disposizioni preliminari

 

CAPO II            Costituzione della Camera

 

CAPO III           Attribuzioni della Presidenza

 

CAPO IV           Giunta per il Regolamento della Camera

 

CAPO V            Della verificazione delle elezioni

 

CAPO VI          Commissione per l’esame dei progetti di conversione in legge dei decreti legge

 

CAPO VII         Giunta per l’esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti

 

CAPO VIII         Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune

 

CAPO IX          Presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte d’iniziativa parlamentare

 

CAPO X            Delle Commissioni

 

CAPO XI           Domande di autorizzazione a procedere contro deputati

 

CAPO XII          Della discussione

 

CAPO XIII         Della votazione

 

CAPO XIV         Delle petizioni

 

CAPO XV          Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

 

CAPO XVI         Delle proposte d’iniziativa parlamentare

 

CAPO XVII        Delle inchieste parlamentari

 

CAPO XVIII       Delle deputazioni e degli indirizzi

 

CAPO XIX         Dei processi verbali

 

CAPO XX          Della biblioteca

 

CAPO XXI         Degli impiegati

 

 

 

 

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

1. I Deputati per il solo fatto dell’elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni dopo prestato il giuramento. (1)

 

(1) Legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993:

ART. 103. – I Deputati al Parlamento, che ricusino di giurare puramente e semplicemente secondo la formula dell’articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

ART. 104. – I Deputati al Parlamento, che entro due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 2

1. All’apertura di ogni Sessione, sia della stessa, sia di una nuova Legislatura, occupa provvisoriamente il Seggio uno dei Vicepresidenti della Sessione precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di questi fosse presente, si risalirà ai Vicepresidenti delle Sessioni anteriori, con preferenza a quelli della Sessione meno remota. In loro mancanza, l’Assemblea è presieduta dal decano di età.

Art. 3

1. I Segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Sessioni precedenti, come all’articolo 2. In loro mancanza si scelgono i Deputati più giovani.

>UP

CAPO II COSTITUZIONE DELLA CAMERA

Art. 4

1. Costituito il Seggio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di tre Vicepresidenti, di due Questori e di sei Segretari.

2. Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Camera procede nel giorno successivo ad una nuova elezione libera. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

Art. 5

1. Per la nomina dei Vicepresidenti, dei Questori e dei Segretari, come per la nomina di qualunque commissione, ciascun Deputato scrive sulla propria scheda tanti nomi quanti sono i posti vacanti.

2. Sono eletti coloro che, a primo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purchè raggiungano l’ottavo dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto l’ottavo dei votanti si procede al ballottaggio.

3. Nell’intervallo delle Sessioni rimangono in carica il Vicepresidente più anziano e i Questori: il Vicepresidente più anziano adempie alle funzioni di rappresentanza della Camera e prende le deliberazioni più urgenti di gestione interna che non siano di competenza dei Questori.

Art. 6

1. Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da dodici scrutatori estratti a sorte. La presenza di sette è necessaria per rendere valida tale operazione.

Art. 7

1. Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Re e il Senato.

>UP

Art. 8

1. L’Assemblea si divide per estrazione a sorte in nove Uffici.

Art. 9

1. Ogni Ufficio nomina con la maggioranza assoluta un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Art.10

1. Gli Uffici sono rinnovati ogni anno alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari. Ad ogni rinnovazione si procederà alla nomina di un presidente, di un vicepresidente e di un segretario, sempre a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.

2. Per la discussione e la deliberazione di ciascun Ufficio sarà necessaria la presenza di un numero di Deputati non minore di undici.

Art.11

1. I disegni e le proposte di legge, distribuiti ai Deputati, sono trasmessi agli Uffici.

2. Ogni Ufficio esamina le proposizioni che gli sono mandate, secondo l’ordine indicato dalla Presidenza della Camera, con la seguente procedura.

3. L’ordine del giorno degli Uffici viene dal Presidente comunicato alla Camera non più tardi della vigilia del giorno in cui devono adunarsi, in principio di seduta dopo esaurite le interrogazioni, salvo che la Camera deliberi diversamente.

4. Ogni Deputato ha diritto di fare in proposito le sue osservazioni e chiedere alla Camera che un disegno di legge od una determinata proposta venga tolta od aggiunta all’ordine del giorno degli Uffici.

5. In tal caso la Camera delibera, sentito, ove occorra, il Governo e non più di un altro Deputato.

6. Ogni Ufficio esamina ciascun progetto di legge, e nomina un Commissario a maggioranza assoluta di voti.

>UP

Art.12

1. Il Presidente, nella seduta successiva alla sua nomina, annunzia alla Camera:

a) i nomi di dieci Deputati da lui scelti a costituire la Giunta permanente per il Regolamento interno, che sarà presieduta dal Presidente della Camera;

b) i nomi di nove Deputati da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni;

c) i nomi di trentasei Deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l’esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi;

d) i nomi di undici Deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l’esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio;

e) i nomi di nove Deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l’esame delle domande di autorizzazione a procedere;

f) i nomi di cinque Deputati da lui scelti a costituire la Commissione di vigilanza sulla Biblioteca della Camera, a norma dell’articolo 127;

g) i nomi di quindici Deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l’esame dei progetti di conversione in legge dei decreti-legge di cui all’articolo 19;

h) i nomi di nove Deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l’esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti;

i) i nomi di nove Deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l’esame delle petizioni.

2. Il Presidente nomina inoltre le altre Commissioni prescritte da leggi speciali. (2)

3. Quando si verifichino vacanze in una Commissione, il Presidente procede alla scelta dei sostituti

 

(2) La norma si riferisce alle seguenti nomine:

1. Tre commissari per la sorveglianza sull’Amministrazione del debito pubblico (da nominarsi ad ogni Sessione: Testo Unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 74).

2. Tre commissari per la sorveglianza sull’Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (da nominarsi annualmente: Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 3).

3. Tre commissari per la vigilanza sull’Istituto di emissione e sulla circolazione di Stato e bancaria (da nominarsi ad ogni Legislatura: Testo Unico 28 aprile 1910, n. 204; Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1 e Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812).

4. Due consiglieri di amministrazione dell’Opera Nazionale per la protezione e per l’assistenza degli invalidi della guerra (da nominarsi ogni quattro anni: Legge 25 marzo 1917, n. 481, art. 1 e Decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573).

5. Due rappresentanti nel Consiglio superiore coloniale (da nominarsi ogni biennio: Regio decreto 17 dicembre 1928, n. 3101).

6. Due rappresentanti nell’Opera Nazionale per la protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia (da nominarsi ad ogni Legislatura: Legge 10 dicembre 1925, n. 2277, art. 2 e Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, art. 1).

>UP

CAPO III ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 13

1. Il Presidente mantiene l’ordine, fa osservare il Regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e tempera la discussione, pone le questioni, annunzia il risultato delle votazioni, ed è, occorrendo, l’oratore della Camera; sorveglia all’adempimento dei doveri dei Questori e dei Segretari, e provvede al buon andamento dei lavori della Camera.

2. Le commemorazioni dei Deputati defunti spettano esclusivamente al Presidente.

Art. 14

1. I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al personale degli uffici, al servizio, alle spese della Camera, sotto il diretto controllo del Presidente; rimangono in ufficio anche nell’intervallo delle Sessioni, fino a che siano nominati i loro successori, ai quali rimetteranno i conti.

Art. 15

1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota dei Deputati che hanno chiesto la parola, secondo l’ordine; dànno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiame; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; vegliano perché il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quant’altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

Art. 16

1. Il Presidente, i Vicepresidenti, i Questori ed i Segretari costituiscono il Consiglio di Presidenza.

2. Il Consiglio di Presidenza provvede, con apposito regolamento, a tutti i servizi interni della Camera e dà parere su tutte le questioni sulle quali il Presidente crede opportuno interpellarlo.

>UP

CAPO IV GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Art. 17

1. La Giunta permanente per il Regolamento interno della Camera, nominata ai termini dell’articolo 12, lettera a), verrà proponendo, durante la Sessione, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l’esperienza mostrerà necessarie. Ad essa sarà deferito lo studio di qualunque proposta relativa al Regolamento.

>UP
CAPO V DELLA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI

Art. 18

1. I Deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni si adunano nel giorno stesso della loro nomina o nel successivo e prendono in esame i risultati delle elezioni del Collegio Unico Nazionale, ne accertano la regolarità e la validità, si pronunciano su gli eventuali reclami o proteste o contestazioni, sia che siano state presentate nelle singole sezioni elettorali, all’Ufficio elettorale nazionale o alla Giunta delle elezioni.

2. Compiuto l’esame e la valutazione della votazione e dei risultati di essa, il Presidente della Giunta propone alla Camera la convalidazione degli eletti, fatta eccezione per coloro che manchino del requisito dell’età prescritta dall’articolo 102 della legge elettorale politica, (3) o di quello della cittadinanza o che siano colpiti dalle disposizioni generali e penali di cui al Titolo VIII della legge elettorale politica che li rendano ineleggibili.

3. Nel caso contemplato dal Titolo VI della legge elettorale politica, cioè della elezione con liste concorrenti, la Giunta delle elezioni procede alla verifica delle operazioni elettorali e, in caso di dissenso dalla decisione dell’Ufficio elettorale nazionale, presenta alla Camera le proposte da essa formulate.

4. La Giunta delle elezioni non può deliberare se non siano presenti almeno sei suoi componenti.

5. La procedura relativa alle proteste, alle contestazioni, alle eventuali discussioni pubbliche, alle eventuali inchieste sarà stabilita dal Regolamento interno della Giunta delle elezioni.

 

(3) Testo unico 2 settembre 1928, n. 1993:

«ART. 102 – Chiunque può essere eletto Deputato, purchè abbia i requisiti voluti dall’articolo 40 dello Statuto, salvo per l’età che è ridotta ad anni venticinque, compiuti entro il giorno dell’elezione, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555».

>UP
CAPO VI COMMISSIONE PER L’ESAME DEI PROGETTI DI CONVERSIONE IN LEGGE DEI DECRETI-LEGGE

Art. 19

1. L’esame dei progetti di conversione in legge di decreti-legge, fatta eccezione per quelli che importino onere finanziario, di competenza della Giunta generale del bilancio, ai sensi del successivo articolo 49 e per quelli relativi ai trattati di commercio e alle tariffe doganali, di competenza della apposita Commissione permanente, è deferito ad una Commissione permanente composta di quindici Deputati scelti dal Presidente in principio di ogni legislatura.

2. Tuttavia tali progetti dovranno seguire la procedura normale degli Uffici, quando vi sia espressa domanda del Governo o quando vi sia domanda diretta alla Presidenza firmata da dodici Deputati.

>UP
CAPO VII GIUNTA PER L’ESAME DEI DECRETI REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI

Art. 20

1. La Giunta per l’esame dei Decreti registrati con riserva della Corte dei Conti dovrà riferire entro il termine di un mese dalla comunicazione di ciascun decreto fatta dalla Corte dei Conti alla Camera.

2. Il Presidente dovrà mettere subito la relazione all’ordine del giorno e la discussione su di essa seguirà, in luogo delle interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia, nel primo martedì successivo.

>UP
CAPO VIII DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA E DELLE TRIBUNE

Art. 21

1. Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l’ora della seduta seguente e l’ordine del giorno, che sarà affisso nella sala. La Camera non può né discutere né deliberare sopra materie che non sieno all’ordine del giorno, salvo che ne faccia proposta il Capo del Governo e la Camera la approvi per alzata e seduta e salvo la eccezione di cui all’articolo 53.

Art. 22

1. Per l’ordine del giorno della Camera e per le sue deliberazioni valgono le norme contenute nell’articolo 6 della legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo. (4)

 

(4) Legge 24 dicembre 1925, n. 2263: «ART. 6. – Nessun oggetto può essere messo all’ordine del giorno di una delle due Camere senza l’adesione del Capo del Governo. «Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia messa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l’esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. «Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all’altra e da questa esaminata e messa ai voti.

Art. 23

1. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso s’intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta. 2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Art. 24

1. Il Presidente, o, sul suo ordine, un Segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

>UP

Art. 25

1. Un Segretario farà cenno delle petizioni presentate dopo l’ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Commissione speciale, dove ogni Deputato può prenderne cognizione.

Art. 26

1. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da trenta Deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione.

2. Non potrà essere chiesta la verificazione del numero legale prima dell’approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del Regolamento (articoli 21, 23, 28, 31, 32, 57, 60, 63, 73, 77 e 78).

Art. 27

1. Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti, che non siano in congedo regolare, saranno inscritti nel giornale ufficiale.

2. I Deputati che non hanno ancora prestato giuramento o che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

3. Se la Camera non è in numero, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un’ora, oppure scioglierla; in quest’ultimo caso la Camera s’intende convocata senz’altro per il prossimo giorno non festivo all’ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

 

«Quando una proposta di legge, già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall’altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz’altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge».

Art. 28

1. I Deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo.

2. Sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà alla Camera il Presidente in principio di seduta.

4. Nel caso di opposizione, la Camera voterà per alzata e seduta senza discussione.

5. I congedi che superano il quinto del numero dei Deputati, non si computano agli effetti della determinazione del numero legale.

6. Agli effetti stessi si ritengono in congedo i Deputati in missione per ordine della Camera.

>UP

Art. 29

1. I deputati incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 17 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, non possono, mentre dura l’applicazione di tali sanzioni, prendere parte ai lavori parlamentari.

2. Dalla data del provvedimento disciplinare rimane sospeso il godimento della indennità parlamentare e di tutte le concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di deputato.

Art. 30

1. Nella sala vi saranno posti riservati ai Ministri, ai Commissari del Re e ai membri delle Commissioni.

Art. 31

1. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

2. Se un Deputato turba l’ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può presentare alla Camera le sue spiegazioni; se pretende respingere il richiamo all’ordine inflittogli dal Presidente, questi invita la Camera a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 32

1. Dopo un secondo richiamo all’ordine avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può proporre alla Camera l’esclusione del Deputato dall’Aula per tutto il resto della seduta, oppure nei casi più gravi la censura. La censura implica, oltre l’esclusione immediata dall’Aula, l’interdizione di ricomparirvi per un termine da due ad otto giorni. Udite le spiegazioni del Deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti senza discussione, nè emendamento, per alzata e seduta.

2. La esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente anche dopo il primo richiamo all’ordine, contro un Deputato che provochi tumulti o disordini nell’Assemblea o trascorra ad oltraggi o vie di fatto, e anche indipendentemente da un primo richiamo all’ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che sia impossibile al Presidente di richiamare all’ordine chi stia per trascorrervi.

3. Se il Deputato si rifiuta di ottemperare all’invito del Presidente di lasciare l’Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perchè i suoi ordini siano eseguiti.

4. Ove poi il Deputato censurato tenti di rientrare nell’Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

5. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del palazzo della Camera, ma fuori dell’Aula, il Presidente, udito il Consiglio di presidenza, può proporre alla Camera le sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

>UP

Art. 33

1. Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si copre il capo; allora deve cessare ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l’opportunità, la scioglie. In quest’ultimo caso la Camera s’intende convocata, senz’altro, per il prossimo giorno non festivo, all’ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

Art. 34

1. La polizia della Camera spetta a sé stessa, ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell’Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Art. 35

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto verun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

Art. 36

1. Durante la seduta, le persone che entrano nelle tribune della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

>UP

Art. 37

1. La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in sezioni numerate.

2. In ogni tribuna o sezione vi sarà un usciere incaricato dell’osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

Art. 38

1. Gli uscieri, in seguito all’ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l’ordine.

2. Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 39

1. La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

2. Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d’entrata.

Art. 40

1. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all’autorità competente.

>UP
CAPO IX PRESENTAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE D’INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 41

1. I disegni di legge presentati alla Camera sia dai Ministri, in nome del Re, o per trasmissione dal Senato, sia dai Deputati, previa autorizzazione ai termini dell’articolo 116, sono distribuiti nel più breve termine possibile. Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all’ordine del giorno della tornata successiva.

2. Qualora la distribuzione dei progetti del Governo non sia fatta entro cinque giorni dalla presentazione, questa dovrà rinnovarsi.

Art. 42

1. Il Governo ha facoltà di presentare i disegni di legge e i documenti direttamente all’Assemblea o per il tramite del Presidente della Camera, che ne darà al più presto comunicazione all’Assemblea stessa. Quando i disegni di legge siano presentati nell’intervallo dei lavori parlamentari, il Presidente potrà o convocare straordinariamente gli Uffici o trasmetterli alla Commissione permanente competente.

Art. 43

1. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

2. Questa può deliberare che siano rimandati alla stessa Commissione che li ha già esaminati.

Art. 44

1. Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la Sessione, salvo quanto è stabilito dalla legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo. (5)

 

(5) Vedi articolo 6 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, citato in nota all’art. 22.

Art. 45

1. Il Ministro, ovvero il Deputato proponente, nell’atto della presentazione di un progetto di legge, o anche in seguito, può chiedere che sia dichiarato urgente.

2. La domanda che sia dichiarato urgente può anche esser fatta in iscritto da dieci Deputati.

3. Quando sia chiesta l’urgenza del progetto di legge, la Camera voterà per alzata e seduta, se non s’elevi nessuna opposizione; ma quando sorga opposizione, la votazione dovrà esserne fatta a scrutinio segreto.

>UP
CAPO X DELLE COMMISSIONI

Art. 46

1. Quando gli Uffici hanno nominati i loro Commissari, questi si riuniscono, riferiscono le opinioni manifestate in ciascun Ufficio e discutono insieme le proposizioni da farsi alla Camera. È in facoltà del Presidente della Camera di autorizzare la convocazione della Commissione anche quando soltanto i due terzi degli Uffici abbiano nominato i Commissari.

2. Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore, che fa alla Camera un rapporto nel quale dovranno essere esposti i voti emessi da ciascun Ufficio. Esso sarà stampato e distribuito almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.

Art. 47

1. Ove l’autore di una proposta non facesse parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione, affinchè possa assistere alle sue sedute senza voto deliberativo.

2. Sarà in facoltà della Commissione di nominarlo relatore.

3. Ciascun Deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di venirne a dire la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

Art. 48

1. Ogni Commissione elegge, a maggioranza assoluta, un presidente ed un segretario, e per ogni affare un relatore.

Art. 49

1. Spetta alla Giunta generale del bilancio l’esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi dell’Amministrazione dello Stato e delle Aziende autonome che ne dipendono, dei progetti di legge concernenti autorizzazioni suppletive di spesa e dei progetti, in genere, che importino, per lo Stato, onere finanziario rilevante.

2. La Giunta generale del bilancio deve presentare le relazioni sui bilanci preventivi entro il mese di marzo.

3. Quando la Giunta non abbia riferito entro quel termine, la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo e la discussione sarà sostenuta dal presidente della Sotto-Giunta competente.

Art. 50

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo nel termine le vacanze.

2. Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberata l’urgenza.

3. Nell’atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo o qualsiasi Deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nei comma precedenti.

4. Scaduto il termine, il disegno o la proposta di legge viene iscritto all’ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

>UP
CAPO XI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO DEPUTATI

Art. 51

1. Le domande di autorizzazione a procedere contro Deputati, annunciate alla Camera, stampate e distribuite, sono trasmesse alla Commissione competente.

Art. 52

1. La Commissione deve riferire nel termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda o di trenta giorni se ritiene di richiedere documenti. Il Ministero deve trasmettere alla Commissione i documenti che essa richiede. In caso di rifiuto la Commissione chiama giudice la Camera.

2. Il Ministero deve pure comunicare immediatamente alla Camera le desistenze o cessazioni di una procedura iniziata, per causa di amnistia, recessione di parte, o per qualsiasi altro motivo.

3. Quando siano passati quindici giorni, o trenta giorni se vi sia stata richiesta di documenti, il Presidente annunzia alla Camera che la domanda sarà iscritta cinque giorni dopo all’ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni.

4. Il Presidente darà notizia alla Camera dell’esito dei procedimenti autorizzati, secondo le comunicazioni pervenute dal Ministero della giustizia.

>UP
CAPO XII DELLA DISCUSSIONE

Art. 53

1. Per discutere e deliberare sopra materie che non sieno all’ordine del giorno, salvo quanto è prescritto nell’articolo 21, è necessario che sia deliberato dalla Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

Art. 54

1. I Deputati che intendono parlare in una discussione debbono farsi iscrivere al banco della Presidenza. Le iscrizioni non potranno essere fatte se non dopo che la Camera avrà posto all’ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione, oppure il Presidente avrà annunziato alla Camera che le iscrizioni sono aperte.

2. I Deputati hanno la parola nell’ordine di iscrizione fino alla chiusura.

Art. 55

1. Gli oratori parlano di ordinario dalla tribuna nelle discussioni generali dei disegni di legge, dei bilanci, delle mozioni od interpellanze. Negli altri casi parlano dal proprio scanno. Le relazioni possono essere presentate in seduta pubblica ovvero alla Presidenza della Camera.

Art. 56

1. Nessuno può parlare più di due volte nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatti personali.

>UP

Art. 57

1. È fatto personale l’essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il Deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

2. In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Deputati che appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Art. 58

1. Quando nel corso di una discussione un Deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi il fondamento dell’accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

Art. 59

1. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità è violazione dell’ordine.

Art. 60

1. Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l’oratore non si accheta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta.

>UP

Art. 61

1. I Deputati iscritti per parlare in una discussione potranno leggere il loro discorso, ma la lettura non potrà in nessun caso eccedere la durata di un quarto d’ora.

Art. 62

1. Nessun discorso potrà essere interrotto e rimandato per la sua continuazione da una seduta all’altra.

Art. 63

1. I richiami per l’ordine del giorno, o per il regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che due Deputati e per non più di dieci minuti ciascuno. Ove la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

Art. 64

1. Nell’esame dei progetti di legge precede la discussione generale.

2. Può il ministro, o il Deputato proponente, o, quando essi non lo abbiano chiesto, possono dieci Deputati chiedere che la discussione ne sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.

3. La Camera, sentiti non più di due oratori, delibera.

>UP

Art. 65

1. Durante la discussione generale ciascun Deputato può presentare un ordine del giorno: quelli presentati dopo la chiusura non potranno essere svolti, ma, se sottoscritti da almeno quindici Deputati, saranno posti in votazione. Quelli presentati prima della chiusura e non ancora svolti potranno esserlo, a chiusura intervenuta, dai relativi proponenti che si siano iscritti prima della chiusura stessa, soltanto se siano sottoscritti da almeno quindici Deputati e in ogni caso per un tempo non eccedente i venti minuti.

2. Se lo stesso nome si trova scritto sotto varî ordini del giorno, esso verrà agli effetti del comma precedente computato soltanto nel numero dei firmatari della prima proposta presentata. La votazione deve avvenire su tutti gli ordini del giorno non ritirati e non decaduti e l’ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri.

Art. 66

1. Chiusa la discussione generale, ai Ministri è data facoltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome del Governo e ai Deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto.

2. Se però i Ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell’articolo 66 dello Statuto, la discussione generale s’intende riaperta.

Art. 67

1. Quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli.

2. Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo del progetto di legge.

3. Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale.

Art. 68

1. Quando la discussione sugli articoli di un disegno di legge sia protratta con evidente artificio per oltre cinque sedute, il Governo o trenta Deputati possono chiedere l’applicazione della procedura abbreviata. Questa consiste nella fissazione del giorno in cui il disegno di legge, nello stato in cui trovasi, sarà votato a scrutinio segreto.

2. Il termine fra la deliberazione della procedura abbreviata e la votazione definitiva non potrà esser minore di dieci sedute, nel quale periodo di tempo proseguirà l’esame del disegno di legge, esclusa la trattazione di ogni altro argomento.

3. La richiesta di procedura abbreviata deve essere messa immediatamente a votazione segreta, sentiti non più di quattro oratori.

>UP

Art. 69

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti saranno di regola presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

2. Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci Deputati.

3. All’istessa condizione sarà subordinato lo svolgimento, la discussione o la votazione degli articoli aggiuntivi od emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione dell’articolo cui si riferiscono. In ogni caso, dopo la chiusura, nessun deputato può svolgere o discutere per più di venti minuti qualsiasi articolo aggiuntivo od emendamento. Gli emendamenti che importano direttamente o indirettamente aumento di spese o diminuzione di entrate non possono essere messi in votazione – a meno che siano stati presentati dalla Commissione prima che si apra la discussione sull’articolo cui si riferiscono – se il Governo non dichiara di accettarli.

4. La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all’indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione o dieci Deputati, non tra i proponenti dell’articolo aggiuntivo o dell’emendamento.

5. La disposizione del comma precedente non è applicabile agli ordini del giorno.

Art. 70

1. Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della tornata.

2. Un emendamento ritirato dall’autore può essere ripreso da altri.

3. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Art. 71

1. A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, né l’ordine del giorno puro e semplice, né alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall’articolo 67.

Art. 72

1. La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo Deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principiata, devono essere sottoscritte da quindici Deputati.

2. Esse saranno discusse prima che s’entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.

3. Quattro soli Deputati, compreso il proponente, potranno parlare.

>UP

Art. 73

1. Il Presidente ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o che siano relativi ad argomenti affatto estranei all’oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il Deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

Art. 74

1. Quando si chiegga la chiusura, se dieci Deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c’è opposizione, accorda la parola a non più di due oratori.

Art. 75

1. Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà richiamare l’attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l’autore dell’emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il Ministro, delibera.

Art. 76

1. Il bilancio della Camera è discusso in seduta pubblica.

2. È discusso in seduta segreta quando la Presidenza della Camera o dieci Deputati lo domandino o quando si tratti di questioni riguardanti singole persone.

>UP
CAPO XIII DELLA VOTAZIONE

Art. 77

1. Il voto finale sulle proposte di legge si dà a scrutinio segreto.

2. Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettoché dieci Deputati chiedano la votazione per divisione nell’Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto.

3. La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiari doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

4. Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il Deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell’Aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

5. Il Presidente, in tal caso, interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione. 6. Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell’appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell’Aula.

Art. 78

1. In tutti i casi in cui la Camera venga chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente la votazione si farà per alzata e seduta.

Art. 79

1. Se un Deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trovi presente quando si procede alla votazione, s’intende ritirata la sua firma.

2. I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verificazione del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorchè non rispondano all’appello.

Art. 80

1. Per il voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

>UP

Art. 81

1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no ed estrae a sorte il nome di un Deputato.

2. L’appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all’ultimo nome dell’alfabeto e riprendere poi la votazione colla prima lettera del medesimo, fino al nome del Deputato estratto a sorte.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 82

1. Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato.

Art. 83

1. Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c’è chi la richieda prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

Art. 84

1. I disegni di legge composti di un solo articolo, per il quale non sia chiesta la divisione, sono votati senza altro a scrutinio segreto.

2. Gli articoli dei disegni di legge sono votati separatamente per alzata e seduta solo quando vi siano su di essi proposte di emendamenti.

3. Gli articoli sui quali non siano presentati emendamenti o formulate osservazioni si intendono approvati con la semplice lettura.

4. Le proposte di emendamento e di articoli aggiuntivi sono messe separatamente ai voti.

>UP

Art. 85

1. Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

2. Per circostanze eccezionali il Presidente potrà rinviare la votazione segreta alla successiva tornata, ed anche far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge.

3. Quando però si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

Art. 86

1. Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i Deputati che intendessero astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

Art. 87

1. Su domanda del Governo la votazione sarà rinviata ad una delle successive tornate, da esso indicata, purché non oltre i quattro giorni.

Art. 88

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 89

1. Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sarà tenuta nota di coloro che prendono parte al voto e di coloro che se ne astengono.

2. I Deputati presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

Art. 90

1. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: la Camera approva o la Camera respinge.

>UP
CAPO XIV DELLE PETIZIONI

Art. 91

1. La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall’articolo 57 dello Statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

1°) che la petizione, con la firma debitamente autenticata, sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2°) che sia legalizzata dal Podestà del comune dove il postulante dimora;

3°) che sia presentata alla Segreteria della Camera da un Deputato.

2. È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d’altre prove legali.

Art. 92

1. Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

2. La Giunta delle petizioni riferirà sulle altre ogni quindici giorni.

3. Le relazioni della Giunta delle petizioni saranno messe all’ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

4. La Camera, su proposta della Commissione o di un Deputato, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all’ordine del giorno.

5. Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare al Ministero od alla Commissione parlamentare competente, ovvero agli Archivi per essere presa in considerazione a tempo opportuno.

6. Se uno o più Deputati su di una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

>UP
CAPO XV DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 93

1. Alla presentazione delle interrogazioni orali e scritte, delle interpellanze e delle mozioni si applica la disposizione dell’articolo 73.

Art. 94

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni dev’esser fatto a parte da ogni altra discussione.

2. Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia iscritta all’ordine del giorno da due mesi (non compresi i periodi di vacanze) e non si sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall’ordine del giorno.

>UP

INTERROGAZIONI

Art. 95

1. Un Deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

Art. 96

1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al Deputato occorrano, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

Art. 97

1. Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e verranno trascritte nell’ordine del giorno dalla tornata successiva in poi, fino ad esaurimento.

2. Le interrogazioni sono poste senz’altro e nell’ordine della loro presentazione all’ordine del giorno della seconda tornata dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

Art. 98

1. In principio di seduta, il Presidente darà, secondo l’ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell’ordine del giorno della tornata stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiari di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest’ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

2. L’interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s’intende aver ritirata la sua interrogazione.

3. Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime quindici interrogazioni messe all’ordine del giorno, le successive si intendono senz’altro rinviate alla seduta seguente.

>UP

Art. 99

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell’interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. 2. Il tempo concesso all’interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

Art. 100

1. Nel presentare una interrogazione il Deputato dichiara se intenda di avere la risposta scritta. In questo caso il Governo entro sei giorni dall’annuncio in seduta pubblica, o dalla data di trasmissione, durante il periodo delle vacanze parlamentari, invia la risposta all’interrogante comunicandone copia alla Presidenza della Camera.

2. La risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della prima tornata in cui viene annunziata alla Camera.

Art. 101

1. Nessun Deputato può svolgere più di due interrogazioni nella stessa tornata.

Art. 102

1. Trascorsi quaranta minuti dal principio della tornata, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla tornata immediatamente successiva.

Art. 103

1. Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l’annunzio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella tornata successiva in principio di seduta.

2. Spetterà sempre all’interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all’articolo 99.

>UP

INTERPELLANZE

Art. 104

1. Un Deputato che intenda rivolgere un’interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

2. L’interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gl’intendimenti della sua condotta.

3. Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della tornata in cui furono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell’ordine del giorno a cominciare dalla tornata successiva.

Art. 105

1. Il Governo può consentire che l’interpellanza sia svolta subito o nella tornata successiva. In caso diverso, e non più tardi della tornata successiva Regolamento del 12 dicembre 1930 (testo coordinato) 181 a quella in cui ne fu dato l’annunzio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

2. Se il Governo dichiari di respingere o rinviare l’interpellanza oltre il turno ordinario, ai termini del seguente articolo 106, l’interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

3. Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all’annunzio, l’interpellanza si intende accettata e viene iscritta secondo l’ordine di presentazione.

Art. 106

1. Il lunedì di ogni settimana è destinato di preferenza allo svolgimento delle interpellanze. I Deputati che intendano svolgere nel prossimo lunedì le loro interpellanze iscritte all’ordine del giorno devono farne domanda a voce o per iscritto. Fra le interpellanze di cui si è domandata la discussione hanno la precedenza quelle prima presentate.

2. Nessun Deputato può svolgere più di due interpellanze nella stessa tornata.

3. Se non viene fatta istanza o non vi è accordo per discussione di interpellanze, la Camera continua anche il lunedì nello svolgimento del suo ordine del giorno.

Art. 107

1. Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

2. Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da esso presentata, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre con essa congiunte.

Art. 108

1. Dopo le spiegazioni date dal Governo, l’interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no sodisfatto.

2. Qualora non sia sodisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.

3. Il Presidente ne darà lettura alla Camera.

4. Se l’interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi Deputato può presentare una mozione sull’argomento, che ha fatto oggetto dell’interpellanza.

5. Tra più mozioni si tien conto di quella sola che fu presentata prima di ogni altra.

>UP

MOZIONI

Art. 109

1. Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne abbiano autorizzato la lettura o se la mozione non sia firmata da dieci Deputati.

Art. 110

1. Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma degli articoli 108 e 109, la Camera, udito il Governo ed il proponente, e non più di due Deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme del capo XII.

2. La mozione, una volta letta alla Camera, non può essere ritirata se dieci o più Deputati vi si oppongano.

Art. 111

1. Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso se una o più mozioni sono ritirate in considerazione di quanto è stabilito dal paragrafo precedente, il loro primo sottoscrittore è inscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione e subito dopo il proponente.

Art. 112

1. Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze: ma gl’interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono inscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

>UP

Art. 113

1. Gli articoli 68, 69, 70, si applicano alla discussione delle mozioni.

2. L’ordine del giorno puro e semplice e l’ordine del giorno motivato non hanno nella votazione la precedenza sulle mozioni.

3. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

Art. 114

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma del capitolo XII.

2. La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

3. Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura.

4. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l’ordine dell’inciso cui si riferiscono.

Art. 115

1. Se l’emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell’inciso.

2. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l’inciso che l’emendamento tende a sostituire; se l’inciso è mantenuto, l’emendamento cade: se è soppresso, si pone ai voti l’emendamento.

>UP

CAPO XVI DELLE PROPOSTE D’INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 116

1. Nessuna proposta di legge d’iniziativa di uno o più Deputati potrà essere letta in seduta pubblica prima che gli Uffici non ne abbiano autorizzato la lettura. Perchè questa autorizzazione venga accordata, sarà necessario che sia consentita da tre Uffici almeno.

Art. 117

1. Allorchè l’autorizzazione è conceduta, il Presidente ordina la lettura pubblica e quindi la Camera fissa il giorno dello svolgimento.

2. È in facoltà del proponente di rinunziare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia subito trasmessa agli Uffici.

3. Se, dopo concessa l’autorizzazione, la proposta non è svolta entro tre mesi, non computate le vacanze, la proposta si intende ritirata e viene cancellata dall’ordine del giorno.

Art. 118

1. Nel giorno indicato, il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

>UP

CAPO XVII DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

Art. 119

1. Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d’iniziativa parlamentare.

Art. 120

1. Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata dalla Camera mediante schede come all’articolo 5.

2. La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

Art. 121

1. Quando una Commissione d’inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d’inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne la Camera e chiederne la facoltà.

>UP

CAPO XVIII DELLE DEPUTAZIONI E DEGLI INDIRIZZI

Art. 122

1. Le Deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fa sempre parte.

Art. 123

1. I progetti d’indirizzi sono preparati da una Commissione composta del Presidente della Camera e di cinque Deputati scelti dalla Camera come all’articolo 5, a meno che la scelta non sia dalla Camera stessa delegata al Presidente.

>UP

CAPO XIX DEI PROCESSI VERBALI

Art. 124

1. Il Segretario generale è incaricato di far redigere, sotto la sorveglianza dell’Ufficio di Presidenza, i processi verbali..

Art. 125

1. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

Art. 126

1. La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

>UP

CAPO XX DELLA BIBLIOTECA

Art. 127

1. La Biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione composta di un Vicepresidente, di un Questore e di cinque Deputati nominati dal Presidente al principio di ogni Sessione.

Art. 128

1. La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

Art. 129

1. Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

2. Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del Deputato che lo ritiene sono inscritti in una tabella affissa nella sala della Biblioteca.

Art. 130

1. Il Bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, ecc., ne è responsabile e deve curare che la Biblioteca mantenga in piena efficienza le sue collezioni e corrisponda alle richieste dei Deputati.

Art. 131

1. Nessun libro può essere tolto dalla Biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun Deputato potrà tenere presso di sé un libro più di un mese nè più di sei volumi ad un tempo.

2. Nessun libro che appartenga a collezioni, annualmente indicate dalla Commissione della Biblioteca, può essere dato a prestito.

Art. 132

1. Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza permesso del Presidente in iscritto.

Art. 133

1. Il Manuale ad uso dei Deputati sarà distribuito ad ogni membro della Camera al cominciamento della Sessione.

>UP

CAPO XXI DEGLI IMPIEGATI

Art. 134

1. La nomina, le promozioni e la destituzione del personale della Camera spettano al Presidente, udito il Consiglio di Presidenza. L’ordinamento, il funzionamento degli Uffici e la disciplina del personale sono posti sotto la diretta sorveglianza del Presidente.

2. Una pianta organica, approvata dalla Camera, fissa il numero, la qualità e gli assegnamenti degli impiegati applicati a ciascun ufficio.

3. Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

4. I capi di ciascun ufficio rispondono del buon andamento del medesimo.

>UP