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ARGOMENTO SELEZIONATO: 1. Organi - 1a. Presidente
ANNO DEL REGOLAMENTO: 1848

Art. 1

1. All’apertura della sessione il decano d’età occupa il seggio della presidenza: ed i quattro deputati più giovani esercitano le funzioni di Segretari.

Art. 5

1. La Camera pronunzia sulla validità delle elezioni, ed il Presidente proclama deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

Art. 6

1. La Camera dopo la verificazione dei poteri, procede all’elezione per tutto il corso della sessione annuale:
1.° D’un Presidente;
2.° Di due Vicepresidenti con scheda a scrutinio di lista;
3.° Di quattro Segretari con scheda a scrutinio di lista;
4.° Di due Questori con scheda a scrutinio di lista.

Art. 8

1. I Segretari verificano il numero dei votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio ed il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 9

1. Appena la Camera è costituita, essa ne informa il Re ed il Senato.

Art.10

1. Le funzioni del Presidente sono le seguenti:
Mantenere l’ordine nella Camera, concedere la parola, far osservare il regolamento, posare le questioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento dalla medesima espresso.
2. Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato, e ricondurla alla questione nel caso che se ne sia allontanata. Se egli desidera discutere è d’uopo che lasci lo stallo presidenziale, né può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

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Art.12

1. Il Presidente ed i Segretari rimandano agli Uffici i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

Art. 13

1. Il Presidente apre ed annunzia la chiusura delle sedute: quando è al termine, dopo consultata la Camera, indica l’ora d’apertura della seduta seguente, e l’ordine del giorno, il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14

1. Ogni seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta precedente.
2. Se sorge una reclamazione contro la sua redazione, uno dei Segretari ha la parola per dare i necessari schiarimenti.
3. Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l’avviso della Camera.
4. Se la reclamazione è adottata, l’ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione della Camera.

Art. 15

1. Il Presidente, o sul suo ordine un Segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza alla Camera, in ciascuna seduta, de’messaggi, lettere ed altri indirizzi che la concernono, salvo gli scritti anonimi.

Art. 17

1. Il Presidente farà fare poscia l’appello nominale, e non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale officiale i nomi degli assenti, che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.

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Art. 19

1. Nessun deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od avere ottenuta la parola dal Presidente dopo averla chiesta dal suo stallo.
2. La parola è conceduta secondo l’ordine delle dimande o delle iscrizioni.
3. Non si deroga a quest’ordine che per accordare la parola alternativamente pro, sopra e contro le proposizioni in discussione.
4. La parola sopra è esclusivamente riservata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del Presidente nel lasciare la tribuna.

Art. 20

1. L’oratore non può indirizzarsi che al Presidente ed all’assemblea. Egli parla dalla tribuna o, se la Camera lo tollera, dal suo stallo. Nell’un caso o nell’altro però sempre in piedi.

Art. 22

1. Niun oratore può essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allontana dalla questione, spetta soltanto al Presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo di essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla questione, continua a dilungarsene, il Presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all’oratore per il resto della seduta sulla medesima questione.
2. La Camera pronuncia per seduta ed alzata senza discussione.

Art. 26

1. Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il Presidente la mette ai voti: è permesso però di avere la parola pro e contro la dimanda di chiusura.

Art. 28

1. Prima di chiudere la discussione, il Presidente consulta la Camera per sapere se è bastantemente illuminata: nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.

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Art. 30

1. Il voto per seduta ed alzata non è compiuto se non ha una prova ed una contro-prova. Il Presidente ed i Segretari decidono sul risultato della prova e della contro-prova che possono anche ripetersi: se riman dubbio dopo la ripetizione, si procederà all’appello nominale.

Art. 32

1. Per procedere allo scrutinio segreto, un Segretario fa l’appello nominale. Il deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un’altra nera, depone nell’urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un’altra urna posta sullo scrittoio dei Segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l’adozione, la nera il rifiuto.
2. Nel momento di votare, il Presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto per l’adozione o per l’emendamento della proposizione, o della legge, ecc.
3. Terminato questo appello, se ne farà immediatamente un secondo per i deputati che non hanno ancora votato.
4. Fatto questo secondo appello, i Segretari travasano le pallottole in un cestellino; le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.
5. Il risultato di questa numerazione è verificato da due Segretari, quindi proclamato dal Presidente.
6. Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.

Art. 35

1. Se un membro turba l’ordine, il Presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione il Presidente consulta l’assemblea. Se essa mantiene il richiamo all’ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.
2. Anche in questo caso come nell’art. 22, l’assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.

Art. 36

1. Qualora l’assemblea diventasse tumultuosa, e che il Presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto, il Presidente annunzia che sospenderà la seduta; se non si ristabilisce la calma sospende la seduta per un’ora, durante la quale i membri della Camera si radunano nei loro rispettivi uffici. Spirata l’ora, la seduta è di diritto ripigliata.

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Art. 37

1. I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato, dopo che se ne sarà stata fatta lettura alla Camera saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli Uffici di ordine del Presidente, onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo V.

Art. 39

1. Ogni membro che vorrà fare una proposizione, la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del Presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffici della Camera.
2. Se due Uffici sono d’avviso che la proposizione debba essere sviluppata, verrà letta nella seduta dell’assemblea il giorno dopo che gli altri Uffici ne avranno avuto comunicazione.
3. I presidenti dei singoli Uffici ne daranno avviso al Presidente della Camera.

Art. 41

1. Se la proposizione è appoggiata da cinque membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.
2. Il Presidente consulta quindi la Camera se essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

Art. 45

1. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente.

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Art. 47

1. Dopo la discussione generale, il Presidente consulta la Camera se essa passa alla discussione degli articoli.

Art. 52

1. Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal Presidente con questa formola: La Camera adotta, o la Camera rigetta.

Art. 66

1. Indipendentemente dalle Commissioni permanenti e dalle Com­missioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d’una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso Presidente, se la Camera lo domanda.

Art. 68

1. Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono, il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

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Art. 69

1. I progetti d’indirizzi sono redatti da una Commissione composta del Presidente della Camera e di sette membri ciascuno scelto nel suo proprio Ufficio, o dalla Camera in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sottomessi all’approvazione della Camera, e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

Art. 72

1. I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione sono trascritti su due registri e sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

Art. 84

1. I messaggeri, uscieri e gli altri impiegati minori della Camera, possono essere nominati e revocati alla maggiorità assoluta dal Presidente, dai Vicepresidenti, Segretari e Questori.

Art. 86

1. La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal Presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

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