Archivi del periodo repubblicano

Gli Archivi del periodo repubblicano, in ragione della grande quantità e varietà di materiale documentario che ad essi affluiscono, sono strutturati in un Gruppo di quattro fondi, a loro volta costituiti da varie serie e tipologie di documenti, con una estensione temporale dal 1948.

  • Camera dei Deputati 

    Dopo l'approvazione della Costituzione repubblicana, le elezioni del 18 aprile 1948 sanciscono la nascita della Camera dei deputati della Repubblica italiana. Essa viene considerata, per le rilevanti modificazioni intervenute nella vita parlamentare e politica, un organo completamente nuovo rispetto al precedente, nonostante sussistano elementi di continuità con la Camera dei deputati del Regno, in particolare sotto il profilo amministrativo. Il fondo comprende alcune serie omologhe a quelle della Camera Regia (Verbali d'Aula, Disegni di legge, ecc.), ed altre del tutto nuove, che riflettono le modificazioni intervenute nella struttura, nel funzionamento e nell'amministrazione della Camera dal dopoguerra ad oggi.
    Tale fondo ha una estensione temporale che va dal 1948 fino ai nostri giorni: è infatti considerato "aperto" ed in continuo accrescimento in quanto l'Archivio storico, al termine di ogni legislatura, riceve dai vari Servizi i versamenti di documenti prodotti dalla Camera nell'esercizio delle sue attività istituzionali, ed anche amministrative, organizzative e culturali.
    Il fondo testimonia inoltre lo sviluppo e l'incremento delle funzioni dei servizi della Camera, più numerosi e arricchitisi, nel corso degli ultimi decenni di sempre più complesse e vaste competenze, tanto sotto il profilo legislativo e amministrativo, che quali supporti di ricerca, studi, documentazione, nonché come punti di riferimento per i rapporti tra la Camera e le istituzioni comunitarie e internazionali.

  • Commissioni parlamentari d'inchiesta 

    Le commissioni di inchiesta del periodo repubblicano trovano esplicita previsione e disciplina già nella Costituzione: questa, all'articolo 82, riconosce a ciascuna Camera la facoltà di disporre inchieste su materie di pubblico interesse e traccia le caratteristiche essenziali quanto alla composizione ed ai poteri degli organi che devono condurle (la composizione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari esistenti ed i poteri sono gli stessi dell'autorità giudiziaria).
    I regolamenti di Camera e Senato riprendono sostanzialmente quanto detto dalla Costituzione. Quello della Camera (articoli 140-142) aggiunge solo che la nomina della Commissione può essere delegata al Presidente e che questo deve essere informato quando la Commissione decida di svolgere la sua attività fuori sede.
    E' solo nelle disposizioni regolamentari, infine, che viene prevista anche l'istituzione di commissioni di inchiesta bicamerali (art. 141, comma 3). In ogni caso, sia per l'istituzione di commissioni monocamerali che bicamerali, la procedura è la stessa di quella prevista per i progetti di legge.
    Alle limitate indicazioni dei Regolamenti ha fatto seguito una notevole evoluzione della prassi parlamentare. Così commissioni bicamerali sono state istituite sia con distinte ma identiche delibere monocamerali, che con specifiche leggi. Ancora, se dapprima la legge o le delibere istitutive dettavano la semplice assegnazione delle finalità da raggiungere ed il termine dei lavori, successivamente tali atti hanno fornito una disciplina più dettagliata (la composizione, i poteri, le audizioni e testimonianze, la pubblicità dei lavori e la relazione conclusiva), prevedendo anche da parte della Commissione l'emanazione di un regolamento per la sua organizzazione interna e lo svolgimento dei lavori.
    Anche per quanto riguarda la conclusione dei lavori e la loro pubblicità, al di là di alcune costanti, si sono registrate diversità ed evoluzioni degli strumenti utilizzati. Le prime Commissioni di inchiesta repubblicane (le cosiddette commissioni "sociali") si sono limitate alla mera pubblicazione (talvolta con veri e propri saggi) delle relazioni e dei documenti; in altri casi le relazioni sono state presentate al Parlamento, e su di esse si sono avuti dibattiti in Aula, conclusi con l'approvazione di mozioni; in alcuni casi le relazioni conclusive venivano approvate e condivise anche dall'opposizione, mentre altre volte, alla relazione di maggioranza si univano una o più relazioni di minoranza; o addirittura non si riusciva ad arrivare alla presentazione di una relazione conclusiva.
    Alla fine dei lavori le commissioni hanno, nella maggior parte dei casi, deliberato sulla pubblicità degli atti e dei documenti formati o acquisiti e sul loro versamento per la conservazione. L'Archivio storico della Camera è chiamato a conservare i fondi delle commissioni monocamerali istituite dalla Camera e di quelle Commissioni bicamerali presiedute da un deputato alla conclusione dei suoi lavori.

  • Commissioni bicamerali 

    Il fondo comprende materiale relativo alle Commissioni bicamerali, con esclusione di quelle di inchiesta nonché dei comitati parlamentari. Tali organi hanno compiti e funzioni difficilmente riconducibili a una tipologia unitaria.

    Fra i più diffusi sono i compiti di controllo, indirizzo e verifica sull'attuazione di particolari norme legislative, o di studio e ricerca su problemi di interesse del Parlamento. Nel corso della storia parlamentare repubblicana l'istituzione di commissioni bicamerali è spesso servita a far fronte sul piano della struttura parlamentare a situazioni ed esigenze politiche nuove, per le quali non erano previsti dall'ordinamento vigente strumenti specifici. Le carte delle commissioni bicamerali e dei comitati sono, di norma, conservate presso la Camera cui appartiene il Presidente della commissione.

  • Parlamento in seduta comune 

    La riunione del Parlamento in seduta comune dei componenti le due Camere è prevista dalla Costituzione solo per alcuni specifici casi esplicitamente indicati dall'art. 55 comma 2, riguardanti essenzialmente il Presidente della Repubblica (elezione, giuramento, etc.) e l'elezione di alcune quote di componenti di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale (Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura).
    Per tutti i casi la Costituzione prevede che il Presidente e l'Ufficio di Presidenza siano quelli della Camera dei Deputati (art. 63 c.2), mentre niente dispone per quanto riguarda il regolamento applicabile; in conseguenza dell'attribuzione della presidenza, a tutt'oggi alle riunioni del Parlamento in seduta comune si è sempre applicato il regolamento della Camera.
    Il fondo si compone di due serie relative l'una ai verbali delle sedute, l'altra ai documenti relativi alle elezioni dei Presidenti della Repubblica.