Commissioni bicamerali

Il fondo comprende materiale relativo alle Commissioni bicamerali, con esclusione di quelle di inchiesta nonché dei comitati parlamentari. Tali organi hanno compiti e funzioni difficilmente riconducibili a una tipologia unitaria.

Fra i più diffusi sono i compiti di controllo, indirizzo e verifica sull'attuazione di particolari norme legislative, o di studio e ricerca su problemi di interesse del Parlamento. Nel corso della storia parlamentare repubblicana l'istituzione di commissioni bicamerali è spesso servita a far fronte sul piano della struttura parlamentare a situazioni ed esigenze politiche nuove, per le quali non erano previsti dall'ordinamento vigente strumenti specifici. Le carte delle commissioni bicamerali e dei comitati sono, di norma, conservate presso la Camera cui appartiene il Presidente della commissione.

  • La Commissione inquirente è stata istituita dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte Costituzionale) con il compito di predisporre una relazione per la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri da deliberarsi dal Parlamento in seduta comune; essa ha operato dalla IV fino alla X legislatura, quando la materia, dopo il referendum abrogativo dell'8-9 novembre 1987, ha ricevuto una diversa disciplina (legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).
    Il procedimento di "messa in stato di accusa" è stato oggetto di disciplina normativa sia a livello di regolamento parlamentare che di legge ordinaria e ha subito varie modifiche nel corso del tempo.
    Nel regolamento parlamentare si trovano le norme che attengono alla attività interna delle singole camere ovvero all'attività interna del Parlamento in seduta comune; alla legge ordinaria si è fatto ricorso invece, per quanto attiene alle attività ed ai poteri che si estrinsecano al di fuori del Parlamento e che incidono sulla sfera di libertà dei cittadini [[nota:V. Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, approvato dalla Camera nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato nella seduta del 20 luglio 1961; la legge 25 gennaio 1962, n. 20 recante norme sui procedimenti e i giudizi di accusa e successive modifiche, l'ultima delle quali con la legge 10 maggio 1978, n. 170, recepite nel regolamento parlamentare del Senato nella seduta del 7 febbraio e della Camera in quella del 14 marzo 1979. ]].
    Quasi tutto il materiale del fondo è sottoposto al vincolo del segreto. Sono consultabili, oltre a tutto ciò che è stampato negli Atti parlamentari, le sedute in cui si vota sulla proposta di archiviazione, di manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza, nonché le ordinanze della Commissione.

    bb. 441 - Inventario sommario

    Verbali delle sedute bb. 7

    Procedimenti bb. 302

    Procedimenti in parlamento in seduta comune bb. 3
    Procedimenti portati in aula ex art. 18
    del Regolamento per i procedimenti di accusa bb. 7

    Fascicoli di seduta bb. 4

    Resoconti stenografici bb. 53

    Ordinanze della Commissione bb. 2

    Ufficio di Presidenza bb. 1

    Carte di Segreteria bb. 34

    Registri bb. 1

    Bobine bb. 13

    Caso Montedison bb. 14

  • La Commissione parlamentare per le questioni regionali è prevista dall'articolo 126 della Costituzione, attuato con l'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che ne ha disciplinato le modalità essenziali di funzionamento, poi modificato dall'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. In base alle disposizioni attualmente vigenti, la Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati d'intesa dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei gruppi, con criteri di rappresentanza proporzionale.
    Tra le sue competenze rientra, in primo luogo, quella cui fa riferimento l'articolo 126 della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ne prevede la consultazione nei casi di scioglimento di consigli regionali o di rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, ovvero per ragioni di sicurezza nazionale.
    Una generale competenza consultiva è inoltre attribuita alla Commissione dai regolamenti parlamentari: l' articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera prevede che i progetti di legge contenenti disposizioni sulle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione o di competenza delle regioni a statuto speciale, o che riguardino l'attività legislativa e amministrativa delle regioni, siano trasmessi per il parere anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali; analoga previsione è contenuta nell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato. L'articolo 118-bis, comma 1, del Regolamento della Camera e l'articolo 125-bis di quello del Senato prevedono inoltre il parere, o le osservazioni, della Commissione sul documento di programmazione economico-finanziaria.
    Altre competenze consultive sono state attribuite dalla legislazione ordinaria: in caso di accertata inattività di organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, ai fini della fissazione da parte del Governo di un termine alla regione per provvedere; nel caso in cui non si raggiunga l'intesa con la regione interessata circa la localizzazione di opere pubbliche di interesse statale o circa progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti (articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210), ai fini della successiva deliberazione del Consiglio dei ministri.
    La Commissione deve essere altresì sentita, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e di localizzazione delle infrastrutture di carattere interregionale o internazionale e in caso di dissenso della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della adozione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del progetto preliminare (articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
    In base all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

    bb. 163 - Inventario sommario


    Leg. V bb. 2
    Leg. VI bb. 3
    Leg. VII bb. 15
    Leg. VIII bb. 17
    Leg. IX bb. 9
    Leg. X) bb. 28
    Leg. XIII bb. 84
    Leg. XIV bb. 5

  • La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, composta da quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti della Camera e del Senato tra i rappresentanti di tutti i gruppi, è stata istituita - nell'attuale configurazione - dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.
    Svolge funzioni generali di indirizzo rispetto alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e di vigilanza sull'attuazione di tale indirizzo; ha inoltre competenza in materia di accesso al mezzo radiotelevisivo da parte di organismi collettivi portatori di interessi socialmente rilevanti (articolo 6 della legge n. 103 del 1975), competenze esercitate attraverso un'apposita Sottocommissione.
    Le competenze della Commissione sono state modificate e integrate da successive norme (da ultimo, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112) che hanno attribuito alla medesima ulteriori funzioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi non coincidenti con queste. Inoltre l'articolo 20 della legge n. 112 del 2004 prevede il parere vincolante sulla nomina del presidente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a e attribuisce alla Commissione poteri in merito alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI. La Commissione esprime poi un parere sul Contratto di servizio triennale stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, un parere sulle modifiche dello statuto della RAI ed è dotata di alcune competenze concernenti la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. Redige inoltre una Relazione annuale alle Camere, concernente la propria attività.
    Più in generale, la Commissione mantiene la potestà di rivolgere alla RAI "atti di indirizzo" concernenti i criteri e i contenuti della programmazione radiotelevisiva, i quali, tenendo conto dell'autonomia dei giornalisti e dei responsabili dell'azienda nell'esercizio del diritto di cronaca e della libertà di manifestazione del pensiero, indicano l'indirizzo generale. Corollario della potestà di indirizzo generale è la potestà di vigilare sul rispetto dei relativi "indirizzi"; la vigilanza è stata di fatto esercitata anche in relazione a casi specifici, ma tenendo conto dell'esigenza di valutare l'insieme della programmazione.

    bb. 293 - Inventario sommario


    Leg. VIII bb. 56 (+ 4)
    Leg. X bb. 77
    Leg. XII bb. 16 (+ 21)
    Leg. XIII bb. 69
    Leg. XIV bb 50

  • Istituita per la durata di tre anni con l'art. 32 della legge 13 settembre 1982 n. 646, e prorogata con legge 31 gennaio 1986 n. 12 per tutta la durata della IX legislatura, la Commissione (che non fu formalmente una commissione di inchiesta) aveva il compito di verificare, riferendo periodicamente al Parlamento, "il grado di sviluppo e l'efficacia dell'intervento statuale riguardo al fenomeno mafioso (...) nonché l'evoluzione del fenomeno medesimo, e di accertare la congruità, a tali fini, delle norme vigenti e delle azioni conseguenti dei pubblici poteri, formulando proposte di carattere sia legislativo, sia amministrativo".
    La Commissione, composta da venti senatori e venti deputati e presieduta dall'onorevole Alinovi, presentò una prima relazione il 16 aprile 1985 e una seconda relazione (consistente negli atti delle sedute del 27 aprile e del 12 maggio 1987) il 5 ottobre 1987.

    Vedi anche "Commissione sul fenomeno della mafia in Sicilia (1962-1976)".

    bb. 297, scatole 3 - Inventario sommario

  • Inizialmente istituita con deliberazioni del Senato (ordine del giorno approvato nella seduta del 14 aprile 1983) e della Camera (risoluzione approvata anch'essa il 14 aprile 1983), a seguito dello scioglimento anticipato della legislatura, la Commissione fu effettivamente costituita nella IX legislatura a seguito di mozioni approvate da Camera e Senato il 12 ottobre 1983.
    Composta da venti deputati e venti senatori e presieduta dall'on. Aldo Bozzi, la Commissione aveva il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative, con particolare riferimento alla riforma delle autonomie locali, all'ordinamento della Presidenza del Consiglio, alla nuova disciplina dei procedimenti di accusa. Concluse i suoi lavori nel 1985.

    bb. 17, schedari 1 - Inventario sommario

  • La legge costituzionale n. 1 del 1997 istituì la Commissione per le riforme istituzionali che operò dal febbraio al novembre di quell'anno. La Commissione, composta da trentacinque deputati e trentacinque senatori fu presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema. Alla commissione fu attribuito il compito di elaborare progetti di revisione della parte II della Costituzione ("Ordinamento della Repubblica"). La legge stabilì inoltre la disciplina generale per l'esame da parte della Commissione e delle Assemblee delle due Camere - e per la successiva sottoposizione a referendum popolare - del progetto di riforma, in parziale deroga alle norme procedurali stabilite dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari per l'approvazione di modifiche alla Carta fondamentale.
    Il carattere derogatorio della procedura definita dalla legge era limitato, essendo previsto il ritorno all'osservanza delle procedure ordinarie di revisione costituzionale per eventuali altre modifiche delle disposizioni costituzionali.

    Leg. XIII bb. 25

  • Istituita mediante la legge 12 agosto 1977, n. 675 con il compito di esaminare preventivamente i programmi di utilizzazione del fondo istituito dalla stessa legge, la commissione ha acquisito l'importante funzione di fornire parere preventivo sulle nomine dei presidenti degli enti di gestione delle partecipazioni statali.


    Leg. X verbali, corrispondenza,
    pareri e documentazione bb. 26
    protocollo di corrispondenza reg. 2
    bobine registrazione sedute casse 2

  • Costituita con la legge 16 febbraio 1987, n. 81 di delega al Governo per la stesura del nuovo codice di procedura penale, la Commissione ha cessato i suoi lavori nell'ottobre del 1992.

    bb. 17 - Inventario sommario

    Leg. X bb. 15
    Leg. XI bb. 2

  • Istituita dall'articolo 56 della legge 9 marzo 1989 n. 88, la Commissione, composta da nove senatori e nove deputati, ha il compito di vigilare sulla programmazione dell'attività e sui risultati di gestione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, sull'efficienza del servizio offerto, sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.
    La commissione acquisisce le relazioni annuali dei Presidenti degli enti gestori, relazioni che fanno dunque parte della documentazione archivistica conservata.

    bb. 139 - Inventario sommario

    Leg. X bb. 103
    Leg. XI bb. 12
    Leg. XII bb. 2
    Leg. XIV bb. 22
    Leg. XV bb. 7

  • La Commissione è stata istituita dall'art. 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.
    E' composta di undici membri designati dai Presidenti delle Camere. Successivamente la legge 6 agosto 1981, n. 433, ha esteso i compiti di vigilanza della Commissione, in particolare in merito allo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali secondo le richieste e le direttive del Ministero delle finanze. Infine, il decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, ha ulteriormente esteso i compiti di vigilanza della Commissione, in merito al completamento ed all'esecuzione di nuove realizzazioni ed integrazioni nonché alla conduzione tecnica del sistema informativo centrale e periferico del Ministero delle finanze.

    bb. 8 - Inventario sommario

    Leg. XI b. 1
    Leg. XIV b. 7

  • La Commissione parlamentare per la riforma amministrativa è stata istituita dall'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" con il compito di esprimere i pareri sui provvedimenti attuativi della legge, verificarne periodicamente lo stato di attuazione e riferire ogni sei mesi alle Camere. Nella XIII legislatura la Commissione, composta da venti senatori e venti deputati e presieduta dall'on. Vincenzo Cerulli Irelli, ha presentato quattro relazioni al Parlamento.

    bb. 25 - Inventario sommario

    Leg. XIII bb. 24
    Leg. XIV b. 1

  • La Commissione parlamentare consultiva per la riforma fiscale, istituita nella XIII legislatura ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662, aveva il compito di esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli schemi di decreto legislativo emanati dal Governo sulla riforma del sistema fiscale. La Commissione, composta da quindici deputati e quindici senatori e presieduta dall'on. Salvatore Biasco, ha espresso parere su dieci schemi di decreto.

    Leg. XIII corrispondenza b. 1

  • La Commissione parlamentare per l'infanzia è stata istituita dalla legge n. 451 del 23 dicembre 1997. La Commissione, composta da venti deputati e da venti senatori, ha compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione sia degli accordi internazionali sia della legislazione interna, relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (bambini e adolescenti) e può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni relative all'infanzia e all'adolescenza. La Commissione riferisce alle Camere almeno una volta all'anno sui risultati della propria attività ed esprime un parere obbligatorio sul Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva che il Governo deve adottare ogni due anni.

    Leg. XIV bb. 42

  • Il Comitato parlamentare di controllo è stato istituito a norma della legge 30 settembre 1993, n. 388, che ha ratificato l'accordo di Schengen, nonché la convenzione di applicazione dell'accordo medesimo. La legge di ratifica ha infatti previsto, accanto alle disposizioni immediatamente attuative dei due trattati, l'istituzione di un Comitato parlamentare incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. Al Comitato sono state successivamente attribuite funzioni di vigilanza sull'Unità nazionale Europol dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, con la quale è stata ratificata ed eseguita la Convenzione Europol di Bruxelles, e sulla concreta attuazione della normativa in materia di immigrazione e di asilo dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

    bb. 27 - Inventario sommario

    Leg. XIII bb. 11
    Leg. XIV bb. 12
    Leg. XV bb. 4