Giunte

Con il termine di "giunta", inizialmente sinonimo di "commissione", sono normalmente designati, a partire dalla riforma del 1920 del regolamento della Camera, quegli organi collegiali permanenti che, a differenza delle Commissioni, non sono istituzionalmente investiti di funzioni legislative o di controllo politico, ma di funzioni tecnico giuridiche per l'interpretazione e la modificazione delle norme regolamentari (Giunta per il Regolamento a partire dal 1886), per la verifica delle elezioni e della legittima composizione della Camera (Giunta per le elezioni a partire dal 1867), per il vaglio preventivo delle richieste di autorizzazioni a procedere (Giunta per le autorizzazioni a procedere). Il materiale di queste tre giunte costituisce, dal punto di vista archivistico, altrettante serie autonome. Quello della Giunta per le elezioni comprende anche i quadri riepilogativi pervenuti alla Camera dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

  • La Giunta per il Regolamento della Camera, composta da 10 deputati nominati dal Presidente della Camera, è presieduta dallo stesso Presidente che può, udito il parere della Giunta, integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività dell'organo.
    Compito della Giunta è l'esame istruttorio delle proposte di riforma del regolamento al fine di proporre all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte allo stesso che si reputino necessarie. Su richiesta del Presidente la Giunta fornisce inoltre pareri su questioni di interpretazione del regolamento stesso.
    La sottoserie archivistica Giunta per il Regolamento comprende i documenti relativi alle sedute di questo organo parlamentare tenutesi nel periodo compreso tra la I e la VII legislatura (8 maggio 1948 - 19 giugno 1979) e gli emendamenti alla proposta di modifica del regolamento presentati nel corso dell'VIII legislatura (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983).
    Il materiale raccolto in questa sottoserie costituisce una fonte primaria per conoscere lo sviluppo della prassi regolamentare e le proposte di modifica del regolamento nei primi 35 anni della vita repubblicana della Camera dei deputati.

    bb. 64 - Inventario sommario


    Leg. I-II (1948-1958) b. 1
    Leg. III (1958-1963) bb. 2
    Leg. IV (1963-1968) bb. 2
    Leg. V (1968-1972) bb. 4
    Leg. VI (1972-1976) b. 1
    Leg. VII (1976-1979) b. 1
    Leg. VIII (1979-1983) bb. 53

  • In base all'articolo 17 del regolamento della Camera dei deputati, la Giunta per le elezioni è composta di trenta deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera.
    La Giunta per le elezioni è tenuta a riferire all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
    La sottoserie Archivio elettorale: Giunta per le elezioni comprende, a partire dalla I legislatura, i verbali, i ricorsi, i protocolli e la corrispondenza della Giunta, nonchè i quadri riepilogativi pervenuti alla Camera dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per un totale di 656 pezzi.

    pezzi 656 e bb. 47 - Inventario sommario

    Leg. I (1948-1953) pezzi 45
    Leg. II (1953-1958) pezzi 45
    Leg. III (1958-1963) pezzi 41
    Leg. IV (1963-1968) pezzi 42
    Leg. V (1968-1972) pezzi 37
    Leg. VI (1972-1976) pezzi 47
    Leg. VII (1976-1979) pezzi 46
    Leg. VIII (1979-1983) pezzi 55
    Leg. IX (1983-1987) pezzi 55
    Leg. X (1987- 1992) pezzi 73
    Leg. XI (1992-1994) pezzi 103
    Leg. XII (1994-1996) pezzi 33
    Leg. XIII (1996-2001) pezzi 8 e bb. 24
    Leg. XIV (2001-2006) pezzi 26 e bb. 9
    Leg.XV (2006 - 2008) bb.14

  • Istituita ex art. 68 della Costituzione e artt. 18, 18 bis, 18 ter e 18 quater del regolamento della Camera dei deputati. E' composta da 21 deputati ed ha per scopo l'esame delle richieste di sottoposizione a procedimento penale o a provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardante deputati, al fine di riferire all'Assemblea entro determinati termini, con proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione bb. 62 - Inventario sommario