Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra (1920 - 1923)

Profilo storico-biografico

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, istituita con legge 18 luglio 1920, n. 999, fu composta da trenta membri, dei quali quindici deputati e quindici senatori. Ebbe l'incarico di procedere all'accertamento degli oneri finanziari risultanti a carico delle spese effettuate dalle diverse amministrazioni pubbliche, dei contratti da esse stipulati, della loro esecuzione e dei rendiconti finali di gestione.
Parallelamente le fu attribuito il compito di procedere alla revisione dei contratti, delle commesse, delle indennità di requisizione e di espropriazione e di proporre provvedimenti atti a reintegrare l'erario dei lucri indebiti o eccessivi eventualmente accertati. Nell'ambito di tale attività la Commissione doveva accertare ogni responsabilità morale, politica, amministrativa e giuridica. (1)
I poteri che la legge conferiva alla Commissione furono in una prima fase molto ampi per quanto concerneva il momento istruttorio; essa poteva infatti richiedere documentazione alle diverse amministrazioni pubbliche e interrogarne i funzionari, poteva altresì indagare nel corso dell'inchiesta negli archivi delle imprese contraenti, sequestrare i libri contabili ed altra documentazione ritenuta utile, procedere all'interrogatorio degli stessi capi d'impresa o dei loro delegati.
Le decisioni della Commissione, che si esprimevano in una relazione finale per ogni indagine, non avevano di per sé effetti concreti, trattandosi di semplici proposte di reintegro a favore dell'erario sulla cui esecuzione la legge taceva.
Nel corso dell'inchiesta si fece però sempre più pressante l'esigenza di strumenti di intervento più efficaci. A questa necessità rispose la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, con la quale si stabilì che la Commissione poteva deliberare i recuperi a favore dell'erario, che sarebbero stati resi esecutivi con decreto del Ministro del tesoro.
Contro i provvedimenti esecutivi proposti dalla Commissione era ammesso il ricorso ad un collegio arbitrale, composto da membri scelti fra i presidenti di sezione ed i consiglieri di Cassazione della Corte di Roma e i consiglieri di Stato e della Corte dei conti, ai quali si aggiungevano un rappresentante del Ministero del tesoro ed uno della parte ricorrente.
Ulteriori norme attuative, sempre concernenti i provvedimenti conservativi e cauzionali, furono stabilite con il R. D. 4 maggio 1922, n. 638. Si precisava che i provvedimenti stessi potevano riguardare l'ipoteca sui beni immobili con le forme stabilite dal codice civile, ad esempio il sequestro, generale o parziale, di aziende, crediti o beni mobili.
Allo scopo di assolvere esaurientemente i compiti che la legge le aveva affidato, la Commissione si divise in sei sottocommissioni (A,B,C,D,E,F), ognuna con competenze specifiche, come si desume da un elenco delle materie d'indagine affidate alle sottocommissioni, che si riporta integralmente: (2)
Sottocommissione A:
Spese generali dei corpi; spese generali propriamente dette, riservate e politiche; spese di propaganda all'interno e all'estero; spese segrete in dipendenza degli avvenimenti internazionali; spese segrete in dipendenza degli avvenimenti in Albania; spese segrete per la Palestina e la Siria; spese straordinarie militari per la Libia; spese per la difesa della colonia Eritrea in dipendenza degli avvenimenti internazionali.
Sottocommissione B:
Servizi di sussistenza, vestiario, casermaggio e combustibile; acquisto di combustibili, servizio di sanità; servizi presso l'esercito operante; servizio ippico; servizio trasporti; servizio automobilistico; spese ferroviarie; spese per servizi postali e telegrafici in dipendenza della guerra.
Sottocommissione C:
Mobilitazione industriale, armi e munizioni e servizi tutti per l'artiglieria e per il genio.
Sottocommissione D:
Servizi aeronautici; spese tutte del Ministero della marina; spese tutte attinenti ai trasporti marittimi della Marina mercantile.
Sottocommissione E:
Assegni per gli ufficiali e per le truppe; sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi ed ai militari mobilitati; spese di assistenza ai figli dei richiamati; spese di assistenza agli invalidi di guerra; sussidi temporanei per assistenza invalidi di guerra; assegni ad ufficiali combattenti per completare gli studi e per la pratica professionale; provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati; sussidi a favore di famiglie bisognose dei militari morti, feriti, invalidi o in condizioni di eccezionale bisogno in dipendenza dei servizi attinenti alla guerra; sussidi per combattere la disoccupazione; concorso dello Stato a pareggio dei bilanci delle province già invase dal nemico; spese per l'acquisto di motori e macchine agrarie; spese per la mobilitazione agraria, per la coltivazione dei cereali; liquidazione del materiale bellico; compensi ed indennizzi in dipendenza di appalti di forniture per perdite determinate dallo stato di guerra; giustizia militare.
Sottocommissione F:
Gestione approvvigionamenti e consumi; commissariato dei combustibili; gestione dei combustibili nazionali.
In una prima fase le sottocommissioni svolsero semplicemente un lavoro istruttorio, riservandosi la Commissione in adunanza plenaria ogni decisione. Successivamente il menzionato R. D. 4 maggio 1922, n. 638, apportò modifiche anche a questo riguardo. (3) Stabilì infatti che le indagini preliminari dovessero essere svolte da un commissario delegato dalla sottocommissione con il compito di curare gli atti istruttori, prestando le sue proposte alla sottocommissione stessa. Quest'ultima a sua volta formulava il suo giudizio e lo portava alla discussione della Commissione plenaria, salvo i casi di urgenza, quando alle stesse sottocommissioni era conferito il potere di esercitare le attribuzioni demandate alla Commissione, con l'obbligo di riferire alla prima adunanza plenaria.
Al termine dei lavori della Commissione fu presentata al Parlamento la relazione finale. (4)
Le vicende dell'archivio della Commissione.
In seguito agli accordi presi con la Presidenza del Consiglio gli atti della cessata Commissione furono trasmessi alla Camera dei deputati nel 1923.
Per la loro natura riservatissima non furono consegnati i documenti riguardanti il commercio delle armi con la Cina ed il servizio di informazione per conto dei ministeri militari, versati rispettivamente al Ministero degli esteri ed al Ministero della guerra.
Invece le relazioni conclusive compilate dalle varie sottocommissioni, e costituenti la base delle deliberazioni definitive in adunanza plenaria, vennero trasmesse dalla Commissione al Ministro del tesoro per l'emissione dei decreti di cui all'art. 10 del R. D. 4 maggio 1922, n. 638. Dal Ministero del tesoro furono poi versate all'Archivio storico della Camera dei deputati.
Di questi atti, molti furono prelevati in più occasioni perché richiesti da ministeri e privati per indagini che li riguardavano, come i documenti concernenti l'inchiesta sull'Albania, gli atti relativi ad alcuni ufficiali, richiesti dal Consiglio di disciplina militare, o ancora i documenti su alcune indagini, richiesti dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.
Estratti dal fascicolo originario questi documenti, al momento della restituzione, vennero riarchiviati senza alcun criterio, affastellandosi gli uni sugli altri, ed in queste condizioni sono pervenuti fino a noi.
(1) Cfr art. della l. 18 lug. 1920, n. 999.
(2) L'elenco dattiloscritto è stato rinvenuto fra le carte dell'archivio della Commissione in fase di riordinamento, ed è attualmente conservato nella b. 6, fasc. 30/9.
(3) Cfr. art. 7 del R. D. 4 maggio 1922, n. 638.
(4) Pubblicata in Camera dei deputati, Atti parlamentari, Documenti, Disegni di legge, e relazioni, legislatura XXVI, sessione 1921-1923, n. XXI, voll. 2.

1920 - 1923
RDF