Regolamento d'ammissione

Art.1

Sono ammessi a frequentare l'Archivio storico della Camera dei deputati, secondo le norme del presente regolamento, studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art.2

Per l'accesso alla sala di studio gli studiosi presentano un documento di identità e una domanda di ammissione al Sovrintendente. Nella domanda sono indicati le generalità, il recapito, la qualifica del richiedente e l'oggetto della ricerca.

L'autorizzazione ad accedere alla sala di studio è data dal Sovrintendente, valutata la domanda, secondo i criteri indicati dal Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione.

I Deputati Questori rilasciano una tessera di ammissione con validità semestrale. Tale tessera, ove nulla osti, è disponibile presso l'Archivio storico tre giorni dopo la presentazione della domanda.

Art.3

L'Archivio storico è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 16,30.

Esso è chiuso al pubblico nel mese di agosto.

Il Sovrintendente può stabilire altri periodi di chiusura per esigenze dell'ufficio.

Art.4

I documenti si consultano unicamente nella sala di studio. La consultazione autorizzata di documenti riservati avviene in locali separati.

Art.5

Lo studioso si impegna, in caso di utilizzazione di documenti dell'Archivio storico, a citare la fonte e a fornire all'Archivio storico una copia della pubblicazione o della tesi di laurea.

Art.6

Ogni volta che accedono all'Archivio storico, gli studiosi presentano un documento di identità e firmano un apposito registro di presenza.

Art.7

Nei locali dell'Archivio storico non possono essere introdotti soprabiti, borse, ombrelli e analoghi oggetti che sono depositati all'ingresso. La Camera non è responsabile di denaro od oggetti che vi fossero contenuti.

Art.8

Nella sala di studio si osserva il silenzio ed è vietato fumare.

Art.9

Chi desideri utilizzare registratori, computer portatili, macchine da scrivere, macchine fotografiche e simili ne fa domanda al Sovrintendente, che può consentirne l'uso in locali idonei.

Art.10

La richiesta dei documenti da consultare è effettuata mediante appositi moduli presso la sala inventari, dove sono disponibili gli strumenti di corredo dei fondi archivistici e la consulenza del personale dell'Archivio storico.

Non sono consentite richieste per un numero di buste superiore a cinque.

Ogni studioso può presentare fino a quattro richieste al giorno.

Art.11

Il testo dei documenti conservati nell'Archivio storico può essere trascritto e pubblicato solo parzialmente. La pubblicazione integrale come la fotoriproduzione sono soggette ad autorizzazione del Sovrintendente.

Art.12

I documenti vengono consultati dopo che siano stati poggiati stabilmente sul piano del tavolo o del leggio, avendo cura di evitare anche il più lieve danno. In particolare non è consentito apporvi alcun segno, anche a matita.

Art.13

Di norma gli studiosi non possono tenere aperto per la consultazione più di un pezzo per volta. La regola è tassativa nel caso di carte sciolte. Per validi motivi il responsabile della sala di studio può consentire la consultazione di due pezzi per raffronto, con le precauzioni necessarie ad evitare la confusione delle carte.

Art.14

Se la consultazione si protrae per più giorni il documento viene lasciato sul tavolo, insieme ad un foglio sul cui lo studioso scrive il proprio nome.

A consultazione terminata il documento viene consegnato al personale. Un documento non consultato per tre giorni si considera restituito, salvo diversa comunicazione al personale di sala. La ricollocazione è effettuata esclusivamente a cura del personale dell'Archivio storico.

Art.15

I libri e le riviste conservati nella sala inventari sono liberamente consultabili, esclusivamente all'interno di quella sala.

Art.16

Gli studiosi che non osservano le norme del presente regolamento sono esclusi dall'archivio.

Coloro che si rendono colpevoli di sottrazione o danneggiamenti vengono deferiti all'Autorità giudiziaria.

 

Per ulteriori informazioni leggi il Regolamento dell'archivio