Commissioni parlamentari d'inchiesta

Sino al 1868 l'istituto dell'inchiesta parlamentare non era disciplinato né dallo Statuto né da legge ordinaria. Non esisteva di conseguenza alcuna procedura codificata intorno al modo di proporre le inchieste, tanto che alcune furono deliberate dalla Camera senza l'esame preventivo degli Uffici. Solo nel 1868 venne introdotta l'inchiesta parlamentare nel regolamento della Camera (nel regolamento del Senato non vi era alcuna disposizione particolare per le inchieste), agli articoli 73-75, equiparandone la procedura a quella della presentazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare (art. 73). Elementi essenziali di tale procedura erano: la scelta dei componenti della Commissione tramite votazione per schede o tramite delega al Presidente da parte dell'Assemblea (art. 74) e l'obbligo di informare la Camera e chiedere la facoltà per le trasferte fuori sede della Commissione (art. 75). Nulla invece era detto circa i poteri della Commissione, la sua sfera di azione, i criteri per la sua composizione, i rapporti con l'Assemblea, le conclusioni e gli eventuali accordi con l'altro

ramo del Parlamento.
Per quanto il regolamento avesse, pur nella sua schematicità, individuato la procedura per la istituzione di una Commissione di inchiesta, più volte furono proposte e deliberate inchieste direttamente in Assemblea, mediante mozioni, ordini del giorno, risoluzioni etc. Si ricordano così la Commissione di inchiesta sul brigantaggio, deliberata nel Comitato segreto tenuto dalla Camera il 16 dicembre 1862; l'inchiesta sul corso forzoso dei biglietti di banca, deliberata con l'ordine del giorno dei deputati Corsi, A. Rossi ed altri, approvato nella tornata del 10 marzo 1868; con ordine del giorno fu altresì deliberata l'inchiesta sul macinato (o.d.g. Corbetta, approvato il 5 giugno 1871); sempre con ordine del giorno (Guicciardini, 21 marzo 1893) fu istituita l'inchiesta sulle banche.
Per quanto riguarda la necessità o l'opportunità di una legge generale, il Parlamento regio ha scelto di regolare di volta in volta l'esercizio del diritto di inchiesta in occasione della istituzione delle singole inchieste; ciò nondimeno sia la dottrina sia il dibattito parlamentare più volte si sono trovati ad affrontare il problema, ma il Parlamento regio non approvò mai una legge generale sulle inchieste.
Nel periodo del fascismo, il ruolo affievolito svolto dal Parlamento, specialmente nella sua funzione ispettiva, non registrò l'attuazione di inchieste parlamentari.