Petizioni (1848-1938)

Lo Statuto albertino sanciva il diritto di petizione alla Camera per tutti i cittadini maggiorenni[[nota:La regolamentazione delle petizioni non giunge a circoscriverne il contenuto; si può dire, tuttavia, che esse corrispondono sostanzialmente a quanto prescritto dagli articoli 57 e 58 della legge. La tipologia di quelle che si conservano è assai varia arrivando anche al suggerimento di migliorie in ambito tecnologico.]] e per le "Autorità costituite" (articoli 57 e 58), prevedendo un primo esame da parte di un'apposita Giunta sulla base della cui relazione la Camera stessa avrebbe deciso dell'ulteriore iter. Nel suo primo regolamento la Camera disciplinò questo diritto assegnando ad uno dei Segretari l'incarico di riferire sommariamente, in apertura di seduta, sulle petizioni pervenute che successivamente venivano inviate alla Giunta. Questa, a norma dell'articolo 67, era tenuta a fare "ogni settimana un rapporto sulle petizioni pervenute alla Camera e per ordine di data d'iscrizione al processo verbale". Era previsto inoltre che venisse stampata e distribuita "una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome e il domicilio del petente, l'oggetto della petizione ed il numero col quale essa è inscritta nel registro della Commissione".
Per combattere gli abusi che si verificavano nell'esercizio del diritto di petizione, nella tornata del 2 marzo 1850, prendendo lo spunto dalla discussione su una petizione riconosciuta falsa, il relatore Cattaneo, a nome della Commissione, richiamò l'attenzione della Camera sull'opportunità di meglio regolamentare la presentazione. La Commissione del Regolamento incaricata di trattare la questione stabilì allora regole precise - che permettevano di identificare la persona del petente - che furono approvate in Aula il successivo 21 aprile.
La serie conserva con qualche lacuna gli originali delle petizioni trattenute dalla Camera a partire dal 1848 al 1938; mentre di quelle inviate ai ministeri per l'emanazione di eventuali provvedimenti di loro competenza si conserva, di solito, la corrispondenza relativa alla trasmissione. I documenti sono conservati in fascicoli numerati progressivamente (ad eccezione del periodo 1900-1934) e contenenti, in ordine cronologico, le singole petizioni ordinate secondo il numero assegnato al momento della registrazione[[nota:La numerazione delle petizioni è continua dal 1848 al 1871, accompagnandosi con quella autonoma del gruppo delle "illegali", e ricomincia dal 1871 arrivando con numerazione ininterrotta sino al 1934.]]; i fascicoli, a loro volta, sono condizionati in buste. Le petizioni non prese in considerazione sono conservate insieme alle altre sino al 1861, anno in cui cominciano ad essere numerate e raccolte separatamente.
Nella serie, inoltre, sono conservati i registri delle petizioni, denominati "elenchi", contenenti le annotazioni relative all'iter seguito per il periodo 1848-1904 e, dopo una lacuna, per il periodo 1913-1938, riunito in un unico registro; le rubriche delle petizioni per gli anni 1848-1873 e 1889-1907; i transunti di petizioni per gli anni 1851-1897 e 1904-1943; i verbali della Giunta per le petizioni dal 1848 al 1880 e dal 1882 al 1938; le petizioni a stampa dal 1861 al 1889 e dal 1899 al 1909.
Notizie sulle petizioni si rinvengono anche nella serie Incarti di Segreteria e va tenuto presente, ai fini della ricerca, che molte petizioni sono conservate nei fascicoli della Serie Disegni e proposte di legge e incarti delle Commissioni, individuabili anche attraverso l'interrogazione dell'inventario analitico informatizzato della serie.

bb. 129 - Inventario sommario
- Inventario analitico informatizzato (2010)

Petizioni

2 immagini
con docc. fino al 1958

121 buste

1670 fascicoli

53 registri

9 volumi (ex)

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