Petizioni (1848-1938)

Profilo storico-biografico

Il presente inventario riguarda la serie Petizioni per il periodo compreso tra la I legislatura (8 maggio-30 dicembre 1848) e la XIX (28 aprile 1934-2 marzo 1939), quindi dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia senza alcuna distinzione, accertata la continuità, nel passaggio dall'una all'altra forma statuale, dell'istituto parlamentare che si riflette in una pari continuità delle sue strutture amministrative e quindi delle serie d'archivio.
Il diritto di petizione trae origine dall'ordinamento dello Stato sabaudo: infatti secondo l'art. 57 dello Statuto Albertino «ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da un Giunta e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione ed in caso affermativo, mandarsi al ministro competente o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi».
Il primo Regolamento della Camera dei deputati del Regno di Sardegna fu approvato l'8 maggio 1848: nonostante l'affermazione dell'autonomia regolamentare delle due Camere sancita nell'art. 61 dello Statuto Albertino («il Senato come la Camera dei deputati determina, per mezzo d'un suo Regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni»), tale Regolamento è, in realtà, il testo provvisorio preparato dal Governo presieduto da Cesare Balbo e modellato sul regolamento francese del 1839. Tale decisione venne assunta ritenendosi la Camera non ancora legalmente costituita prima della verifica dei poteri; così le successive modifiche vennero rimandate «a miglior tempo, dopo fattone il primo esperimento».
Circa la procedura delle petizioni tale Regolamento prevedeva che un segretario doveva presentare all'assemblea «un'idea sommaria delle petizioni indirizzate alla Camera dall'ultima seduta: esse saranno quindi spedite alla Commissione delle petizioni, dove ogni deputato può prenderne comunicazione» (art. 16). Le due Commissioni permanenti, ciascuna per le proprie competenze, dovevano raccogliere tutte le informazioni su ciascuna richiesta, esaminarla, redigere un rapporto motivato e, se necessario, preparare la relativa risoluzione (art. 64).
Le altre erano inviate alla Commissione delle petizioni formata ogni mese dai membri designati da ciascun Ufficio con il compito «della disamina e del rapporto delle petizioni» (art. 65).
Le petizioni riguardanti invece i disegni di legge già presentati dovevano essere trasmesse dalla Presidenza alle Commissioni incaricate dell'esame degli stessi disegni; la relazione su di esse poteva essere effettuata in qualunque momento della discussione del progetto di legge cui si riferivano.
La Commissione, che aveva il più ampio potere di esame, presentava ogni settimana un rapporto «sulle petizioni pervenute alla Camera e per ordine di data d'iscrizione al processo verbale», un ordine che poteva essere variato in caso di urgenza (art. 67, comma 1); presentava poi le proprie conclusioni sintetizzate in una tabella, stampata e distribuita almeno tre giorni prima della seduta, dove si indicavano «il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome de il domicilio del presentatore, l'oggetto della petizione, ed il numero col quale essa è iscritta nel registro della Commissione» (art. 67, comma 2).
Per quanto concerne l'esito finale delle petizioni l'art. 57 dello Statuto Albertino prevedeva che esse potessero dar luogo all'«ordine del giorno», nel caso in cui non fossero state prese in considerazione, essere depositate negli archivi, qualora le petizioni potessero fornire elementi utili per i disegni di legge che però non erano ancora di trattazione immediata, ed essere infine inviate al competente Ministero qualora invece riguardavano materie che il Governo era prossimo a legiferare o quando la Camera desiderava che il Governo predisponesse un apposito progetto di legge o ancora quando richiedessero l'emanazione di un provvedimento di competenza del dicastero cui venivano trasmesse. Tuttavia era anche possibile che l'aula decidesse di sospendere la deliberazione o di inviare la petizione a una Commissione speciale o alla Presidenza.
Il Regolamento del 1868 prevedeva sempre che un segretario avrebbe fatto cenno «delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta» che poi sarebbero state trasmesse alla Giunta speciale dove ogni deputato avrebbe potuto prenderne visione (art. 24). È con questo regolamento poi che si specificano meglio le norme inerenti la regolarità della petizione presentate. Infatti la Giunta delle petizioni doveva le seguenti condizioni: «1. Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante; 2. Che la petizione sia legalizzata dal Sindaco del comune dove il postulante dimora; 3. Che la petizione sia presentata alla segreteria della Camera da un deputato» (art. 56). Come di consueto le petizioni inerenti disegni di legge venivano trasmesse alle rispettive Giunte (art. 57).
Intanto la legge 13 settembre 1874 esonerava le petizioni dal diritto di bollo.
Nel 1882 si elaborò un progetto di riforma dell'apparato tecnico-burocratico della Camera dei deputati: tale progetto, basato sul principio di sottoporre l'intera amministrazione degli uffici ad un unico responsabile portò all'elaborazione di una nuova pianta organica. Il cardine di questa organizzazione fu la direzione amministrativa degli uffici interni: la Segreteria venne così affidata ad un funzionario con la qualifica di capo divisione che divenne direttore dei servizi amministrativi. Così fino al 1890 quando si operò un'ulteriore sistemazione degli uffici. La nuova pianta organica approvata dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 14 febbraio 1891 non previde più la figura del direttore dei servizi amministrativi: quindi la Segreteria e gli altri servizi tornarono autonomi, rispondendo ciascuno direttamente e separatamente al presidente della Camera.
Le attribuzioni dell'ufficio di Segreteria erano articolate in diversi settori di competenza, fra cui, oltre a «Gabinetto del presidente», «Elezioni», «Parte legislativa», «Interrogazioni, interpellanze e mozioni», «Deputati», «Archivi», «Corrispondenza», «Personale», rientravano anche le «Petizioni» (classificazione, sunto delle petizioni regolari, distribuzioni delle petizioni alla Giunta o alle Commissioni sui disegni di legge cui si riferiscono, compilazioni degli elenchi delle petizioni pronte a riferirsi). In particolare, nel titolario della serie Incarti di Segreteria esiste il titolo «F. Petizioni» dalla XV (22 novembre 1882 - 27 aprile 1886) alla XXV legislatura (1 dicembre 1919-7 aprile 1921), articolato in «F-1. Sunti originali» e «F-2. Corrispondenza», in cui però la documentazione è estremamente scarsa o del tutto inesistente; a partire dalla XXVI legislatura (11 giugno 1921-25 gennaio 1924) la voce scompare dal titolario della Segreteria.
Il Regolamento successivo a queste importanti riforme è quello del 1888 in cui, rispetto ai regolamenti precedenti, viene solo elevato a diciotto il numero dei membri della Commissione per le petizioni (art. 13). Non si riscontrano sostanziali varianti nel Regolamento del 1900.
Nel Regolamento del 1922 emanato nel corso della XXVI legislatura (11 giugno 1921-25 gennaio 1924) si stabilisce soltanto che «le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviate alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza» (art. 6).
Nel Regolamento del 1925 si ribadisce che il numero dei membri della Commissione delle petizioni venga aumentato a diciotto (art. 13) e, in particolare, si specifica che la Giunta delle petizioni debba riferire sulle richieste non attinenti ai disegni di legge ogni quindici giorni (art. 101, comma 2); che le relazioni della suddetta Giunta vengano messe all'ordine del giorno del successivo lunedì e quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia (art. 101, comma 3); che la Camera su proposta della Commissione o di un deputato possa deliberare di esaminare una petizione o di passarla all'ordine del giorno e, nel primo primo, tale deliberazione determina l'invio al Ministero o alla Commissione parlamentare competente o agli «archivi» per essere presa in considerazione in un secondo momento (art. 101, comma 4 e comma 5); che se uno o più deputati presentino un ordine del giorno su una o più petizioni, questo verrà subito trattato come una mozione, seguendone tutta la procedura (art. 101, comma 6).
Rispetto al precedente, nel Regolamento del 1930 si specifica che il presidente scelga i nomi dei nove deputati componenti la Commissione per l'esame delle petizioni (artl 12, comma 1, punto i).
Il Regolamento del 1938 non evidenzia sostanziali modifiche rispetto alle procedure già conosciute; specifica soltanto che la firma, salvo il caso che la petizione venga presentata da un consigliere nazionale, sia autenticata dal podestà o da un notaio del luogo di residenza del richiedente (art. 66, comma 1); che il presidente trasmetta la petizione alla Commissione competente (art. 66, comma 2); che la Commissione, nella sua prima riunione, stabilisca la trasmissione al ministro competente oppure se non debba essere presa in considerazione (art. 66, comma 3); e infine che tale deliberazione venga trasmessa dal presidente della Camera al petente (art. 66, comma 4).

con docc. fino al 1958

121 buste

1670 fascicoli

53 registri

9 volumi (ex)

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